C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 30/11/2017 – Delibera – Deferimento Procura Federale datato 16 ottobre 2017 a carico di: ALBERTO MONTAGNER, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 CGS, con riferimento agli artt. 36 commi 1 e 3 e 38 comma 1 NOIF, e agli artt. 34 e 38 comma 1 del Reg. del Settore Tecnico, per avere nel corso della Stagione Sportiva 2016/2017 assunto il ruolo di allenatore della ASD Ceriano Laghetto in assenza di tesseramento; GIUSEPPE SALA, art. 1 bis, commi 1 e 5 CGS, con riferimento all’art. 38 comma 1 NOIF e all’art. 34 del Reg. del Settore Tecnico, per aver impiegato il dirigente Alberto Montagner come allenatore nella Stagione Sportiva 2016/2017 nel ruolo di allenatore in assenza di tesseramento; ASD CERIANO LAGHETTO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai suddetti tesserati;
Deferimento Procura Federale datato 16 ottobre 2017 a carico di:
ALBERTO MONTAGNER, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 CGS, con riferimento agli artt. 36 commi 1 e 3 e 38 comma 1 NOIF, e agli artt. 34 e 38 comma 1 del Reg. del Settore Tecnico, per avere nel corso della Stagione Sportiva 2016/2017 assunto il ruolo di allenatore della ASD Ceriano Laghetto in assenza di tesseramento; GIUSEPPE SALA, art. 1 bis, commi 1 e 5 CGS, con riferimento all'art. 38 comma 1 NOIF e all'art. 34 del Reg. del Settore Tecnico, per aver impiegato il dirigente Alberto Montagner come allenatore nella Stagione Sportiva 2016/2017 nel ruolo di allenatore in assenza di tesseramento; ASD CERIANO LAGHETTO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai suddetti tesserati;
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, - preso atto che all’udienza fissata per il giorno 23.11.2017, è comparso il Presidente, sig. GIUSEPPE SALA, dell'ASD CERIANO LAGHETTO, il quale ha dichiarato che il Montagner è stato impiegato come allenatore solamente della squadra Juniores Provinciale per la quale non è necessario impiegare un allenatore munito di tesseramento del Settore Tecnico, come previsto dalla normativa vigente ed in particolare da Comunicato n. 1 LND, Stagione Sportiva 2016/2017. Il rappresentante della procura chiedeva l'applicazione, ai deferiti, delle seguenti sanzioni: - a carico del sig. Alberto Montagner mesi 3 di inibizione; - a carico del sig. Giuseppe Sala mesi 6 di inibizione; - a carico della società ASD Ceriano Laghetto € 900,00 di ammenda. Il deferito, sig. Sala Giuseppe, chiedeva di essere assolto. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale Osserva Dagli atti emerge che il sig. Montagner ha svolto la attività di allenatore, nel campionato 2016/2017, solamente per la squadra della Juniores Provinciale, come emerge peraltro dalle distinte di gioco, allegate ai rapporti arbitrali. Considerato che il Comunicato n.1 LND, Stagione Sportiva 2016/2017, consente l'impiego di dirigenti per l'allenamento della squadra Juoniores Provinciale, in deroga all'obbligo di impiego di allenatori abilitati, la società deferita ed il suo Presidente ed il dirigente Alberto Montagner non hanno violato le norme oggetto del deferimento. Infatti, a fronte della deroga prevista nel Comunicato sopra menzionato, il Montagner ben poteva allenare la squadra Juniores Provinciale, senza essere allenatore abilitato. Ne consegue che i deferiti debbano andare assolti, in quanto il comportamento non costituisce violazione delle normative in materia.
PQM ASSOLVE i deferiti Alberto Montagner, Giuseppe Sala e la ASD Ceriano Laghetto. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.
Share the post "C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 30/11/2017 – Delibera – Deferimento Procura Federale datato 16 ottobre 2017 a carico di: ALBERTO MONTAGNER, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 CGS, con riferimento agli artt. 36 commi 1 e 3 e 38 comma 1 NOIF, e agli artt. 34 e 38 comma 1 del Reg. del Settore Tecnico, per avere nel corso della Stagione Sportiva 2016/2017 assunto il ruolo di allenatore della ASD Ceriano Laghetto in assenza di tesseramento; GIUSEPPE SALA, art. 1 bis, commi 1 e 5 CGS, con riferimento all’art. 38 comma 1 NOIF e all’art. 34 del Reg. del Settore Tecnico, per aver impiegato il dirigente Alberto Montagner come allenatore nella Stagione Sportiva 2016/2017 nel ruolo di allenatore in assenza di tesseramento; ASD CERIANO LAGHETTO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai suddetti tesserati;"