F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 135/TFN – SD del 2 Maggio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7491/537 pf21-22/GC/blp del 31 marzo 2022 nei confronti del sig. Tuccillo Vincenzo e della società ASD Ecocity Futsal Genzano – Reg. Prot. 134/TFN-SD
Decisione/0135/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0134/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente (Relatore)
Antonella Arpini – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Marco Sepe – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 20 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7491/537 pf21-22/GC/blp del 31 marzo 2022 nei confronti del sig. Tuccillo Vincenzo e della società ASD Ecocity Futsal Genzano,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 31 marzo 2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:
- il sig. Tuccillo Vincenzo all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società ASD Ecocity Futsal Genzano (già ASD Ecocity Futsal Cisterna matr. 651062) per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS per aver, in data 11/03/2022 successivamente alla avvenuta notificazione in pari data da parte della Procura Federale di un provvedimento di Comunicazione Conclusioni Indagini adottato a carico del medesimo nell’ambito di altro e diverso procedimento disciplinare per dichiarazioni lesive proferite nei confronti della Divisone Calcio a 5 e del suo Presidente (proc. 530pf21-22 avente ad oggetto: “Dichiarazioni disciplinarmente rilevanti rese dal sig. Vincenzo Tuccillo – Presidente della ASD Ecocity Futsal Genzano – nei confronti del Presidente della Divisone Calcio a 5”), nuovamente leso il prestigio, il decoro e l’onorabilità propri, della Divisione Calcio a 5 intesa come istituzione federale e del Presidente della stessa (avv. Luca Bergamini) postando su di un profilo Facebook dal nickname Vincenzo Ecocity ad esso direttamente riconducibile le seguenti testuali parole: «Dire la verità riguardo la federazione calcio a 5 e dire che sono degli incapaci e gente leccaculo, mi citano con lettere degli avvocati per diffamazione???? Allora confermo che siete degli incapaci e leccaculo tutti…Voglio un’altra lettera degli avvocati...daje….così non compro più la carta igienica...io con il calcio a 5 non ci mangio come tutti voi...la passione per colpa degli incapaci passa...(…) nella mia vita non vado sotto il culo di nessuno tantomeno da voi …» (post pubblicato in data 12/03/2022);
- la società ASD Ecocity Futsal Genzano (già ASD Ecocity Futsal Cisterna matr. 651062) a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del CGS, di quanto rispettivamente ascritto e contestato al proprio - all’epoca dei fatti – Presidente con poteri di rappresentanza.
La fase istruttoria
In data 9 marzo 2022, la Procura Federale ha iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 537pf21-22, avente ad oggetto “Dichiarazioni disciplinarmente rilevanti rese in data 11/03/2022 dal sig. Vincenzo Tuccillo – Presidente della ASD Ecocity Futsal Genzano – nei confronti della Divisone Calcio a 5”.
La Procura Federale ha istruito il procedimento acquisendo la documentazione ritenuta rilevante.
All’esito delle indagini, in data 17.3.2022, l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini al sig. Tuccillo Vincenzo e alla società ASD Ecocity Futsal Genzano (già ASD Ecocity Futsal Cisterna matr.651062).
Le parti non hanno presentato memorie difensive.
La Procura ha provveduto a notificare al Presidente e alla società il deferimento n. 7491/537 pf21-22/GC/blp del 31.3.2022, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato.
La fase predibattimentale
I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive o altre difese.
Il dibattimento
All’udienza del 20 aprile 2022, svoltasi in videoconferenza, è comparso l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, il quale nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto di irrogarsi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Vincenzo Tuccillo, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società ASD Ecocity Futsal Genzano, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Nessuno è comparso per le parti deferite.
La decisione
Il Tribunale ritiene che il sig. Vincenzo Tuccillo e la società ASD Ecocity Futsal Genzano vadano ritenuti responsabili dei fatti oggetto di contestazione.
In dettaglio, le indagini della procura federale hanno consentito di accertare per tabulas come il sig. Tuccillo abbia espresso giudizi lesivi dell’onore e del prestigio della Divisione calcio a 5 e del Presidente della stessa tramite un post sul profilo Facebook ad esso riconducibile e dal tenore inequivocabile. Peraltro, la modalità di diffusione delle offese, affidata a un social network, le ha rese ancor più lesive, attesa la potenziale visibilità delle stesse da parte di innumerevoli utenti.
Una tale condotta certamente integra una violazione sia dei principi generali di lealtà e correttezza imposti dall’art. 4, co. 1, CGS, sia del disposto di cui all’art. 23, co. 1, CGS, a mente del quale ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.
Difatti, le dichiarazioni pubbliche del sig. Tuccillo risultano offensive e tali da ledere la reputazione sia del Presidente della Divisione calcio a 5 sia della stessa Divisione, intesa come organismo federale.
Tale condotta, peraltro, è stata reiterata nel tempo, atteso che il sig. Tuccillo, nonostante la notifica di una comunicazione di conclusione indagini per fatti del medesimo tenore, ha posto nuovamente in essere, a distanza di poco tempo, la stessa condotta, dimostrando di essere completamente indifferente rispetto ai provvedimenti federali. Ciò rende particolarmente grave il comportamento tenuto dall’incolpato e conduce a ritenere opportuno un trattamento sanzionatorio maggiormente afflittivo, rispetto alle richieste avanzate dalla Procura Federale.
Alla luce di quanto detto ne discende anche la responsabilità diretta della società deferita ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del CGS, che pongono a carico della società la responsabilità dell’operato e delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e rappresentanti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Tuccillo Vincenzo, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società ASD Ecocity Futsal Genzano, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Aragona Carlo Sica
Depositato in data 2 maggio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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