F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 82/TFN-SVE del 3 Maggio 2022 (motivazioni) – SSC Capua / US Salernitana Srl / Mario Perrone – Reg. Prot. 79/TFN-SVE

Decisione/0082/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0079/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Cristina Fanetti – Componente

Angelo Fanizza – Componente (Relatore)

Carmine Fabio La Torre – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 26 aprile 2022, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. c) CGS proposto dalla società SSC Capua (matr. 930726) contro la società US Salernitana Srl (matr. 934410) avverso la certificazione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 7/E del 24 febbraio 2022 (premio alla carriera calciatore Mario Perrone n. 6.2.2003 – matr. 6.967.906),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso ritualmente proposto la SS Capua ha chiesto l’annullamento della certificazione del Premio alla Carriera ex art. 99 bis delle NOIF relativa al calciatore Mario Perrone, emessa dalla Commissione Premi della FIGC con nota del 24 febbraio 2022 (Prot. n. 12968) e notificata il 2 marzo 2022, e ciò limitatamente al mancato riconoscimento del predetto premio con riferimento alle stagioni sportive 2014/2015 e 2016/2017, essendo stato riconosciuto soltanto per la stagione sportiva 2015/2016 nella misura di euro 18.000,00.

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 99 bis delle NOIF e dell’art. 21 del regolamento FIFA sullo status ed il trasferimento dei calciatori. La società ricorrente ha, in prima battuta, evidenziato che la formazione tecnica del calciatore Perrone sarebbe “ iniziata nella stagione sportiva 2014/2015 e proseguita per oltre 2 stagioni e precisamente fino alla stagione 2016/2017 tra le file dell'odierna istante, avesse (ed ha) permesso all'atleta de quo di approdare al settore giovanile della U.S. Salernitana che ne deteneva il tesseramento quando lo scorso 15 gennaio 2022 ha esordito nel Campionato di Serie A nella gara Salernitana - Lazio avverando pertanto una delle condizioni previste dall'art. 99bis delle NOIF” (cfr. pag. 2); ha soggiunto che, quindi, il calciatore è stato tesserato dalla ricorrente “nella stagione sportiva 2014/2015, durante la quale, precisamente il 6 febbraio 2015 ha compiuto dodici anni”: il che fonderebbe il diritto a percepire il relativo premio, da estendere fino alla data dello svincolo, ossia il 16 dicembre 2016, quando, cioè, sarebbe decorso quasi un semestre dall’inizio della relativa stagione (1° luglio 2016).

2°) In subordine: violazione dell’art. 99 bis delle NOIF.

La società ricorrente ha, comunque, chiesto il riconoscimento del premio relativo alla stagione 2014/2015, rinviando a quanto dedotto con il primo motivo.

3°) In ulteriore subordine: violazione del principio di proporzionalità.

La società ricorrente ha, infine, chiesto il ricalcolo del premio “in base al principio di proporzionalità previsto dall'art. 20 del Regolamento F.I.F.A. sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori e dal relativo allegato n. 4, punto 3.1 (v. all. 2), con inevitabile quantificazione in . 9.000,00 (novemila/00) per il periodo compreso tra il 6 febbraio 2015 ed il 30 giugno 2015, nonché il periodo compreso tra il 1 luglio 2016 ed il 16 dicembre 2016, o nella diversa misura reputata di giustizia dall'adito Tribunale” (cfr. pag. 4).

La società US Salernitana Srl si è opposta in giudizio alle doglianze proposte dalla ricorrente.

All’udienza del 26 aprile 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.

Con riguardo al “Premio alla carriera”, l’art. 99 bis delle NOIF prescrive che: “1. Alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come ‘giovane’ o ‘giovane dilettante’ nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore”.

Nella specie emerge in modo evidente che la Commissione Premi, nell’accordare il premio per la formazione del calciatore Mario Perrone, non ha considerato che quest’ultimo avesse compiuto dodici anni il 6 febbraio 2015, dunque nel corso della stagione sportiva 2014/2015, tenuto conto che, con riferimento all’ambito calcistico, ogni stagione ha inizio il 1° luglio di un dato anno e termine il 30 giugno dell’anno successivo: il che depone per la fondatezza della domanda volta ad ottenere il riconoscimento anche per tale annualità del premio oggetto di contestazione nella misura intera.

Come già rilevato anche da questo Tribunale in analoghi precedenti, dal disposto dell’art. 99 bis delle NOIF “è palese che la volontà del legislatore sia stata quella di porre una barriera temporale per identificare le società di LND e/o di puro Settore Giovanile legittimate a pretendere il Premio alla carriera. Tale barriera temporale è stata individuata nella stagione sportiva, già iniziata, in cui il calciatore ha compiuto il dodicesimo anno di età, […] dovendosi escludere le società che lo abbiano tesserato nelle stagioni precedenti il compimento del dodicesimo anno di età” (cfr. Dec. N. 64/2020 Collegio Garanzia Coni; dec. 71/2019 Corte Federale d’appello; Trib. Fed. Sez. V.E. dec. 56/2020).

Non è, di contro, riconoscibile il premio anche per la stagione sportiva 2016/2017, e ciò né in misura integrale (come chiesto con il primo motivo), né, tantomeno, in misura dimezzata (come richiesto con il terzo motivo), tenuto conto che la formazione contestata non ha neppure superato un semestre nel corso dell’anno 2016.

È principio generale che “l'attività ermeneutica, in consonanza con i criteri legislativi di interpretazione dettati dall'art. 12 preleggi, deve essere condotta innanzitutto e principalmente, mediante il ricorso al criterio letterale; il primato dell'interpretazione letterale è, infatti, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (vedi ex multis, Cass. 4/10/2018 n. 241651, Cass. 21/5/2004 n. 97002, Cass. 13/4/2001 n. 3495) secondo cui all'intenzione del legislatore, secondo un'interpretazione logica, può darsi rilievo nell'ipotesi che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rifiutare una diversa e contraria interpretazione” (cfr. Corte di Cassazione, 10 marzo 2020, n. 6752).

Nella specie, proprio in ragione del dedotto principio di proporzionalità, la rilevanza temporale sottesa all’uso dell’espressione utilizzata dal legislatore nell’art. 99 bis delle NOIF (“per ogni anno di formazione”) avrebbe dovuto implicare, quanto meno, il superamento di un semestre formativo: il che, tuttavia, non è ravvisabile nella specie.

In conclusione, il ricorso va accolto in parte e, per l’effetto, la Commissione Premi della FIGC dovrà corrispondere alla società ricorrente l’ulteriore somma di euro 18.000,00 relativa alla stagione sportiva 2014/2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, dispone, in riforma della certificazione della Commissione Premi, la corresponsione di ulteriori euro 18.000,00 (diciottomila/00), in favore della società SSC Capua, relativi alla stagione sportiva 2014/2015.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo Fanizza                                                      Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 3 maggio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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