C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 11/10/2018 – Delibera – Reclamo Sig. STEFANO LIUNI – Camp. 2°Categoria Gir. S Gara del 29.04.2018 tra U.S. Orione / Rozzano Calcio S.R.L. SSD C.U. n. 40 della Delegazione di Milano datato 03.05.2018

Reclamo Sig. STEFANO LIUNI - Camp. 2°Categoria Gir. S

Gara del 29.04.2018 tra U.S. Orione / Rozzano Calcio S.R.L. SSD

C.U. n. 40 della Delegazione di Milano datato 03.05.2018

Il calciatore LIUNI STEFANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che lo ha squalificato fino al 30/06/2020 chiedendo una riduzione della sanzione comminata dal G.S. in quanto eccessiva e spropositata rispetto all’effettivo svolgimento dei fatti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il Collegio di Garanzia dello Sport con provvedimento del 1 agosto 2018 ha rimesso per la decisone del reclamo nel merito a questa Corte d’Appello, si osserva quanto segue: dal referto arbitrale e dal relativo supplemento di rapporto, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge in modo chiaro e inconfutabile il grave comportamento tenuto dal calciatore LIUNI Stefano che ha costituito il fondamento della decisione del Giudice Sportivo.

Il LIUNI mentre stava rientrando negli spogliatoi offendeva l’arbitro, entrava nel proprio spogliatoio e ne usciva subito e con fare minaccioso si avvicinava al direttore di gara e lo colpiva con una testata dall’alto al basso, essendo alto quasi due metri, e gli procurava un lieve dolore ed uno stato di stordimento.

Non pago, il LIUNI proseguiva con il suo atteggiamento violento ed aggressivo ed appoggiando la sua fronte a quella dell’arbitro continuava a proferire invettive nei suoi confronti.

Solo l’intervento del capitano del Rozzano, Fumagalli Marcello e di altri calciatori del Rozzano che allontanavano il LIUNI, poneva fine all’aggressione.

Il Direttore di gara si recava quindi al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo dove gli veniva diagnosticata: “concussione con nessuna perdita di coscienza e distorsione e distrazione del collo” con prognosi di 12 giorni e gli veniva prescritto “un collare morbido per 7 giorni” ed una terapia antidolorifica.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo di primo grado merita di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

RESPINGE

il reclamo presentato e conferma la sanzione della squalifica a carico del calciatore LIUNI Stefano sino al 30.06.2020.

Dispone l’addebito della tassa.

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