C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 18/10/2018 – Delibera – Reclamo società GS VERTOVESE Camp. Eccellenza Gir. C Gara del 30.09.2018 tra Vertovese / Cazzagobornato C.U. n. 20 del CRL datato 04.10.2018

Reclamo società GS VERTOVESE Camp. Eccellenza Gir. C

Gara del 30.09.2018 tra Vertovese / Cazzagobornato

C.U. n. 20 del CRL datato 04.10.2018

La società GS VERTOVESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore CARRIERI Ivano per 3 giornate, lamentando come il calciatore non abbia posto in essere alcun comportamento violento nei confronti di un avversario, trattandosi di un normale contrasto di gioco.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Come si evince dal referto arbitrale, il quale si rammenta essere fonte privilegiata di prova, è emerso in modo inconfutabile come il calciatore CARRIERI Ivano, a seguito di un normale contrasto di gioco, allargava ampiamente il gomito come fallo di reazione, colpendo al volto un avversario.

Tale comportamento è sicuramente inquadrabile in un atto di violenza così come previsto dall’art. 19 comma 4 lettera b e, pertanto, la sanzione inflitta dal GS appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal giocatore. Il ricorso non è quindi meritevole di accoglimento.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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