C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 18/10/2018 – Delibera – Reclamo società GSD AMBROSIANO DUGNANO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 30.09.2018 tra GSD Ambrosiano Dugnano / ASD Iris 1914 C.U. n. 11 della Delegazione di Milano datato 04.10.2018

Reclamo società GSD AMBROSIANO DUGNANO Camp. 3° Categoria Gir.  B

Gara del 30.09.2018 tra GSD Ambrosiano Dugnano / ASD Iris 1914

C.U. n. 11 della Delegazione di Milano datato 04.10.2018

La società GSD AMBROSIANO DUGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha inibito il dirigente CUPIDO Antonio sino al 31.03.2019 e squalificato il calciatore DIMITA Pietro Mirko per 5 giornate, lamentando come il sig. CUPIDO non avesse alcun ruolo all’interno della partita, mentre il calciatore non avrebbe posto in essere alcun atto violento.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Come si evince dal referto arbitrale, il quale si rammenta essere fonte privilegiata di prova, è emerso in modo inconfutabile come il sig. CUPIDO Antonio si sia presentato innanzi all’arbitro qualificandosi come presidente. In detta occasione ha più volte tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, reiterato per tutta la durata della gara. Infine a fine gara proferiva apprezzamenti volgari nei confronti della FIGC. Tale comportamento merita di essere censurato e la sanzione comminata dal GS confermata.

Per quanto concerne il calciatore DIMITA Pietro Mirko, è emerso come lo stesso colpiva violentemente da terra con una ginocchiata un calciatore avversario mentre si rialzava. Tale comportamento deve essere considerato e valutato di particolare gravità e sicuramente inquadrabile in un atto di violenza così come previsto dall’art. 19 comma 4 lettera c.

 il ricorso non è quindi meritevole di accoglimento.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto confermando le sanzioni comminate dal GS ovvero inibizione per CUPIDO Antonio sino al 31.03.2019 e squalifica per 5 giornate al calciatore DIMITA Pietro Mirko. Dispone l’addebito della relativa tassa.

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