C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – Reclamo società SSD GES MONZA 1946 Camp. Juniores Prov. Gir. C gara del 20.10.2018 tra Bellusco 1947 / Ges Monza 1946 C.U.n. 16 della Delegazione di Monza datato 25.10.2018
Reclamo società SSD GES MONZA 1946 Camp. Juniores Prov. Gir. C
gara del 20.10.2018 tra Bellusco 1947 / Ges Monza 1946
C.U.n. 16 della Delegazione di Monza datato 25.10.2018
La Corte Sportiva di Appello, rilevato che ai sensi dell'art. 33 comma 5 del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente e, che l'attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo proposto a questa Corte, rilevato che l'inosservanza, ai sensi dell'art. 33 comma 5 del CGS è motivo di inammissibilità del reclamo stesso e ne preclude l'esame; rilevato che non risulta che la società GES MONZA abbia inviato copia del reclamo alla società Bellusco 1947 e che l'attestazione della ricezione non è allegata al reclamo proposto a questa Corte.
Tanto premesso e ritenuto dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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