C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – Reclamo A.S.D. ROGOREDO Camp. Allievi Prov. U16 Gir.F Gara del 21.10.2018 tra A.S.D. Rogoredo / Metanopoli Calcio C.U. n. 14 della Delegazione di Milano datato 25.10.2018

Reclamo A.S.D. ROGOREDO Camp.  Allievi Prov. U16 Gir.F

Gara del 21.10.2018 tra A.S.D. Rogoredo / Metanopoli Calcio

C.U. n. 14 della Delegazione di Milano datato 25.10.2018

La società A.S.D. ROGOREDO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della disputa di n. 1 gara a porte chiuse (sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 comma 2 bis del CGS) e dell'ammenda di Euro 100,00, ritenendo le sanzioni ingiustificate e lesive della propria reputazione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova e analizzata tutta la documentazione disponibile, risulta accertato che il pubblico della squadra reclamante presente sugli spalti si è reso responsabile del fatto contestato.

Tanto premesso e ritenuto,

RIGETTA

il reclamo proposto e conferma la decisione del Giudice Sportivo.

Dispone l’addebito della relativa tassa.

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