C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 22/11/2018 – Delibera – Reclamo società GSD AFFORESE Camp. 2° Categoria Gir. Q Gara del 4.11.2018 tra ASD Osal Novate / ASD Afforese C.U. n. 16 della Delegazione di Milano datato 08.11.2018.

Reclamo società GSD AFFORESE Camp.  2° Categoria Gir. Q

Gara del 4.11.2018 tra ASD Osal Novate / ASD Afforese

C.U. n. 16 della Delegazione di Milano datato 08.11.2018.

La Società GSD AFFORESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, PRENCIPE Luca Salvatore, sino al 3.02.2019, lamentando che la sanzione comminata è eccessiva rispetto alla gravità del comportamento tenuto dal calciatore, nei confronti del direttore di gara, che non era nemmeno venuto a contatto con l’arbitro.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva.

In via preliminare si osserva che la richiesta di confronto con il direttore di gare e la richiesta di ammissione di prove testimoniali è inammissibile stante il disposto di cui all’Art. 35 del CGS.

Con riferimento al merito si rileva che l’arbitro nel proprio rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, ha chiaramente descritto quanto avvenuto e precisamente che il PRENCIPE, dopo essersi liberato dalla trattenuta dei propri compagni, si dirigeva verso l’arbitro e lo spingeva alle spalle per tre volte con forza tale da spostarlo in avanti e che nel contempo ha rivolto all’arbitro parole offensive e gravemente ingiuriose.

Il comportamento del calciatore, valutato nel suo complesso, giustifica la sanzione comminata dal GS sportivo allo stesso che pertanto merita di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto

                                                              RESPINGE

Il reclamo proposto e conferma le sanzioni comminate.

Dispone l'addebito della tassa.

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