F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 276/CSA pubblicata il 04 Maggio 2022 – Ternana Calcio s.p.a.
Decisione n. 276/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 258/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Alberto Urso - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 258/CSA/2021-2022, proposto dalla società Ternana Calcio s.p.a., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Lega Nazionale Dilettanti Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 6 del 31.03.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.04.2022, il Dott. Alberto Urso, udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Ternana Calcio s.p.a. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Schenardi Marco, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Lega Nazionale Dilettanti Calcio Femminile (Com. Uff. n. 6 del 31.03.2022) in relazione alla gara del Campionato di Calcio Femminile di Serie C Ternana Calcio s.p.a./G.S. C.F. Caprera del 29.03.2022.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’allenatore sino al 15 giugno 2022 “Per avere, al termine della gara, nell’area antistante gli spogliatoi, rivolto espressione minacciose all’indirizzo di un dirigente avversario. Successivamente, il predetto, tentava di colpire il su indicato dirigente con una testata al volto, con uno schiaffo, senza tuttavia riuscirvi per il pronto intervento dei dirigenti della squadra avversaria. Nella circostanza, inoltre, in due occasioni metteva il palmo della mano sul volto del dirigente avversario e contestualmente gli rivolgeva espressioni minacciose e lo colpiva con una spinta. Solamente i dirigenti della propria squadra e il pronto intervento delle forze dell'ordine impedivano ulteriori conseguenze. Sanzione così determinata in considerazione della continuazione del medesimo disegno criminoso e della collaborazione fattiva della dirigenza della propria squadra”.
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha evidenziato come alla radice dell’episodio oggetto di contestazione in capo al proprio allenatore vi sia una grave irregolarità commessa dalla società avversaria, consistente nello schierare in distinta un dirigente (i.e., Cau Roberto), nonostante inibito per due anni, giusta sentenza del Tribunale Federale Nazionale n. 85 del 19.01.2022.
Proprio con tale dirigente si verificava del resto l’episodio in cui lo Schenardi era stato coinvolto e, tuttavia, deduce la reclamante, era stato il Cau a darvi inizio, offendendo la Ternana e le sue calciatrici, a mera difesa della quali lo Schenardi era intervenuto. In tale contesto, era stato invero lo stesso Cau a colpire con violenza lo Schenardi e – a differenza di quanto indicato nel referto arbitrale – quest’ultimo aveva riportato conseguenze fisiche dall’aggressione, in termini di ipoacusia di grado medio all’orecchio sinistro, refertata dalle competenti autorità mediche.
Di tutti i fatti verificatisi sarebbero testimoni, in particolare, una dirigente e una calciatrice della Ternana ivi presenti; anche la Squadra Mobile della Questura di Terni era intervenuta in occasione dei fatti, pur non mettendo a disposizione della reclamante il verbale redatto in quanto rientrante negli atti d’indagine non accessibili.
Alla luce di ciò, la reclamante ha chiesto in via preliminare di trasmettere gli atti alla Procura Federale affinché proceda nei confronti del Cau a norma dell’art. 19, comma 3, C.G.S., per essere stato presente in distinta di gara nonostante inibito e, comunque, per svolgere un supplemento d’indagine finalizzato ad accertare e ricostruire gli accadimenti; in via cautelare, di sospendere l’efficacia della sanzione inflitta allo Schenardi fino alla decisione nel merito del gravame e, nel merito, di annullare e/o ridurre la squalifica inflitta.
Alla riunione del 19 aprile 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
Occorre premettere che il supplemento di rapporto arbitrale in atti, munito del valore di piena prova a norma dell’art. 61, comma 1, C.G.S., descrive nei seguenti termini il fatto per il quale lo Schernardi è stato sanzionato: “Al termine della gara, dopo essere rientrato nello spogliatoio sentivo delle urla nello spazio antistante agli spogliatoi. Uscendo dallo spogliatoio vedevo i dirigenti della Soc. Ternana che cercavano di dividere il Sig. Schenardi Marco dal Sig. Cau Roberto. Non ho potuto vedere chi dei due avesse effettivamente cominciato tale litigio, ma da quel momento vedevo il Sig. Schenardi che ripetutamente inveiva con minacce nei confronti del Sig. Cau cercando di colpirlo due volte con una testata e uno schiaffo, ma senza riuscire nel suo intento in quanto fermato per tempo dai dirigenti della Soc. Ternana. Per ben due volte però il Sig. Schenardi metteva il palmo della mano sul volto del Sig. Cau, spingendolo, ma senza recargli alcun danno fisico. Il Sig. Cau ha reagito dando uno schiaffo al volto del Sig. Schenardi, senza recargli alcun danno fisico. Il tutto è durato per circa 20 minuti, ovvero fino all’intervento della Polizia, chiamata dai dirigenti di entrambe le società […]”. Rispetto alla condotta così descritta, sulla base di quanto percepito dell’arbitro nel periodo in cui lo stesso ha assistito ai fatti, le allegazioni offerte dalla reclamante non consentono di pervenire a diversa ricostruzione del comportamento dello Schenardi. Da un lato, infatti, il rapporto arbitrale – col valore probatorio che gli è proprio – è chiaro e preciso nel descrivere la condotta dello Schenardi, né può rilevare in senso contrario il mero rimando alla possibilità di supplementi istruttori sulla base delle indicazioni della reclamante; dall’altro, la denunciata illegittima presenza in distinta e nei luoghi riservati ai tesserati di un dirigente inibito non vale di per sé a elidere il fatto commesso dallo stesso Schenardi e la sua illiceità, con conseguente necessaria inflizione della sanzione (salvo quanto infra in ordine all’applicazione delle circostanze attenuanti).
Per questo, la condotta come descritta nei termini suindicati è stata correttamente assoggettata dal Giudice Sportivo alla sanzione della squalifica, a mente della previsione dell’art. 9, comma 1, lett. e), C.G.S.
In senso contrario non rileva del resto il fatto che lo Schenardi mettesse “il palmo sul volto del Sig. Cau”, con ciò dimostrando – a dire della reclamante – l’assenza di un animus aggressivo: la condotta complessivamente rilevata e descritta dall’arbitro (con ripetute minacce, tentativi di colpire il Cau con testata e schiaffo, oltre a porre il palmo della mano sul volto del dirigente avversario, spingendolo) è infatti da ritenere grave e meritevole della sanzione irrogata (salvo quanto infra, in relazione all’applicazione delle circostanze attenuanti); il che parimenti vale per le riscontrate conseguenze lesive subite dallo Schenardi per effetto dello schiaffo ricevuto.
Per gli stessi motivi, non vi sono ragioni per disporre la richiesta sospensione della sanzione in attesa di eventuali supplementi d’indagine da parte della Procura Federale. Nondimeno, le circostanze riferite e documentate dalla reclamante (i.e., presenza in distinta e nei locali riservati ai tesserati di un dirigente inibito, giusta sentenza del Tribunale Federale Nazionale), assumono qui rilievo in una duplice prospettiva.
Sotto un primo profilo, considerato che proprio per effetto di tale indebita presenza e nei confronti dello stesso dirigente inibito, s’è verificato l’episodio nel quale lo Schenardi ha posto in essere la condotta sanzionata, quest’ultima – certamente rimproverabile e meritevole di sanzione a norma dell’art. 9, comma 1, lett. e), C.G.S. – può ritenersi attenuata ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., in quanto originata da una situazione d’irregolarità (i.e., presenza d’un dirigente inibito), ascrivibile alla Società avversaria. Ritiene il Collegio, in proposito, che avuto riguardo al complessivo tenore della condotta dello Schenardi e a fronte dell’effetto attenuante della circostanza suindicata, la sanzione della squalifica vada ridotta al 31 maggio 2022.
In altra prospettiva il Collegio, avuta evidenza di quanto dedotto dalla reclamante, circa la presenza in distinta e nei locali riservati ai tesserati di un dirigente della G.S. F.C. Caprera inibito giusta decisione n. 85 del 2022 del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, non può che disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti e le iniziative di competenza, nei confronti dello stesso dirigente Cau Roberto, nonché – considerato che quest’ultimo risulta essere effettivamente presente nella distinta ufficiale della società quale “Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra” – della stessa G.S. F.C. Caprera.
Alla luce di quanto precede il reclamo va dunque parzialmente accolto, nei termini e nei limiti suindicati e la sanzione della squalifica irrogata va ridotta al 31 maggio 2022.
Si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale nei sensi sopra specificati.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica fino al 31.05.2022.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la posizione del Sig. Cau Roberto e della società G.S. C.F. Caprera.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce