F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 277/CSA pubblicata il 04 Maggio 2022 – Santu Predu Nuoro/Aiace Telamonio

Decisione n. 277/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 263/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero 263/CSA/2021-2022, proposto dalla società Polisportiva Santu Predu 1978 – Nuoro,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND di cui al Com. Uff. n. 1130 del 31.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.04.2022, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Polisportiva Santu Predu 1978 – Nuoro ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittale dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND (cfr. Com. Uff. n. 1130 del 31.03.2022), in relazione alla gara del 19.02.2022 del Campionato Nazionale Under 19 Femminile di calcio a cinque, non disputata, tra Aiace Telamonio e la stessa Santu Predu Nuoro.

Con ricorso al Giudice Sportivo la Polisportiva Santu Predu deduceva:

- di essere stata impossibilitata a prendere parte alla gara in programma il 19 febbraio 2022 alle ore 18 presso il Comune di Sinnai, poiché il mezzo a propria disposizione (Nissan Primastar 9 posti - targa DA 491 RT), successivamente alle operazioni di rifornimento di carburante, non riavviava il motore, andando in avaria;

- di aver fatto ricorso all'intervento del soccorso stradale per rientrare in sede e di non aver avuto la possibilità di recuperare altri mezzi, non riuscendo a individuare un autonoleggio aperto il sabato pomeriggio;

- di essersi trovata, alle ore 17:00, ancora in fase di rientro verso la propria sede di Nuoro, con due ore di auto ancora necessarie per raggiungere Sinnai.

La Polisportiva Santu Predu, quindi, invocando la sussistenza di una causa di forza maggiore, chiedeva di poter recuperare la gara in un giorno compatibile con la propria partecipazione anche al predominante campionato di Serie A2.

Con tempestive controdeduzioni, la società Aiace osservava che:

- il guasto, pur essendosi verificato alle ore 16 circa, era stato comunicato alla società Aiace solo alle 17:18 con una telefonata di 37 secondi, cui erano seguiti ripetuti tentativi di chiamata dalla Aiace alla Santu Predu, con risposta ma conseguente caduta della linea, senza alcun’altra comunicazione dalla società ricorrente;

- se il soccorso stradale fosse arrivato alle ore 16.30, come da ricevuta allegata al ricorso, la società Santu Predu avrebbe potuto chiamare molto prima la società Aiace per informarla dell'accaduto;

- vi sarebbe stato uno scarso interesse della Santu Predu nel disputare le gare del campionato di Under 19, tanto che vi sarebbe stata l’intenzione preventiva di non partecipare alla gara in questione; a conferma di ciò, la società Aiace produceva lo screenshot di messaggi scambiati con la Santu Predu nei giorni antecedenti la gara, da cui sarebbe stato possibile evincere l’intenzione di quest’ultima di spostare la gara per un precedente impegno in Emilia Romagna il 20.02.22 per la gara di serie A2 nazionale di calcio a 5 del girone A, a Castelfranco di Sotto contro il Bagnolo CS, tanto che la Santu Predu avrebbe alluso al fatto che, se la società Aiace non si fosse resa disponibile al cambio data, sarebbe stata la divisione stessa a risolvere il loro problema;

- le motivazioni di causa di forza maggiore invocate dalla Santu Predu non sarebbero state esaurienti, poiché l’avaria del mezzo avrebbe dovuto essere certificata da un pubblico ufficiale;

- la Santu Predu ha avanzato altre precedenti richieste di spostamenti di gare di Under 19 Femminile, trovandosi molto spesso in difficoltà di organico, non disponendo di un numero sufficiente di giocatrici in rosa;

- la società Aiace si era già mostrata comprensiva, precedentemente concedendo lo spostamento di una gara, pur con una richiesta formulata da parte della Santu Predu solo tre giorni prima della partita.

La società Aiace concludeva per il rigetto del ricorso avversario.

Con la decisione impugnata, il Giudice Sportivo rilevava che:

- “la gara in oggetto non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare d'attesa della società SANTU PREDU NUORO;

- considerato che la società SANTU PREDU NUORO ha invocato la sussistenza di una causa di forza maggiore caratterizzata da un guasto meccanico al pulmino che trasportava la squadra, che le avrebbe impedito di raggiungere in tempo utile l’impianto di gioco;

- rilevato, tuttavia, che tali affermazioni non risultano suffragate da documenti dotati di piena efficacia probatoria, quali ad esempio il verbale di intervento rilasciato dalla polizia stradale (o da altri pubblici ufficiali) attestante che sul pulmino in avaria era presente la compagine calcistica, e che, inoltre, gli unici documenti allegati dalla ricorrente sono rappresentati da una ricevuta di un carro attrezzi di un’autofficina privata e da un preventivo di riparazione da cui non è possibile ricavare alcuno degli ulteriori elementi necessari ai fini del riconoscimento della esimente della forza maggiore invocata.

Per tali motivi, pur prendendo atto di quanto rappresentato non si può non rilevare come la ricorrente non sia stata in grado di assolvere compiutamente al proprio onere probatorio, non avendo accompagnato la richiesta d'esimente con idonee e sufficienti prove a sostegno”.

Il Giudice Sportivo respingeva quindi il ricorso, considerando la società Santu Predu Nuoro rinunciataria e, per l’effetto, comminando alla predetta società la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica, l'ammenda di Euro 1.000,00 quale prima rinuncia e la condanna a corrispondere alla Società Aiace Telamonio la somma Euro 250,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest’ultima per assicurare la regolarità dell'incontro.

Avverso tale decisione ha proposto impugnazione la Polisportiva Santu Predu 1978 – Nuoro, la quale, sostanzialmente riproponendo le medesime doglianze già rappresentate al Giudice Sportivo, ha dedotto:

- di aver comunicato la propria oggettiva impossibilità a prendere parte alla gara, poiché il pulmino in uso alla medesima Società Santu Predu, con a bordo la squadra, successivamente alle operazioni di rifornimento necessarie per la partenza presso il rifornitore "Stazione di Servizio l'Oasi Tamoil" ubicato al Km. 42,600 della SS 131 DCN, non riavviava il motore;

- di aver richiesto l'immediato intervento del soccorso stradale, per poi accertare, tramite officina di fiducia, la rottura della pompa del gasolio e di non aver avuto la possibilità di recuperare altri e diversi mezzi di trasporto, non avendo trovato un autonoleggio aperto il sabato sera;

- di non essere stata, di conseguenza, nella possibilità, per cause di forza maggiore, di raggiungere la località di gara nei tempi imposti dai regolamenti, poiché verso le ore 17:00 era ancora in fase di rientro verso la Città di Nuoro, con ancora due ore di auto da percorrere per poter raggiungere il Comune di Sinnai (luogo di disputa della gara);

- che la propria condotta è stata improntata alla più assoluta buona fede e diligenza nel cercare in tutti i modi di prendere parte alla gara, tanto che dell'impedimento era stato dato immediato avviso agli organi competenti (la Divisione Calcio a 5) ed al Dirigente preposto della squadra avversaria (Sig. Nicola Murgia);

che non si era fatto ricorso all'intervento delle forze di pubblica sicurezza (polizia stradale e carabinieri), trovandosi all'interno di un'area di servizio carburanti, non essendo di intralcio alla circolazione e non essendovi incolumità per persone e cose, tanto che gli organi competenti, raggiunti telefonicamente, avevano suggerito di contattare una società di soccorso stradale che potesse certificare l'accaduto.

La reclamante, pertanto, ha concluso chiedendo disporsi la riprogrammazione della gara non disputatasi, con annullamento della penalizzazione e delle sanzioni economiche inflitte con la decisione impugnata.

Il reclamo è stato esaminato alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 19 aprile 2022 ed è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che la decisione assunta dal Giudice Sportivo debba essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo.

Le stesse pronunce invocate dalla reclamante inducono a ritenere che nel caso in esame non può trovare applicazione la causa di forza maggiore invocata.

Norma di riferimento per la fattispecie che ci occupa è l’art. 55 delle NOIF, a tenore del quale “Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con conseguenza prevista dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”.

A sua volta, l’art. 54, comma 2, delle NOIF, prevede che “Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara”.

La giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità, che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive.

Si tratta di una speciale causa di esclusione della responsabilità che può trovare applicazione previa attenta e specifica valutazione del caso specifico.

La forza maggiore, quindi, deve essere ritenuta alla stregua di una forza esterna avverso cui un soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, a compiere un’azione, misurandosi sui concetti dell'imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità

È già stato osservato dalle pronunce in subiecta materia che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando, tuttavia, a ritenere che la stessa debba comunque coincidere con un evento assolutamente “imprevedibile”, tendendo, in buona sostanza, a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito.

Dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF).

Ad ogni modo sia il caso fortuito che la forza maggiore, per risultare integrati, debbono essere caratterizzati dall’«eccezionalità», presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere.

L'evento esterno deve quindi risultare imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, così che solo in tal caso esso può assurgere a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 NOIF, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione.

Nel caso di specie, la società reclamante non ha fornito la dimostrazione di aver posto in essere un comportamento diligente al di là dell’evento fortuito e tale da integrare la causa di forza maggiore, in particolare per le seguenti ragioni.

La società Santu Predu risulta aver chiamato il soccorso stradale alle ore 16:00, come confermato dal documento in atti prodotto dalla stessa reclamante (Autofficina Soccorso Stradale Porcu Giuseppe del 19/02/2022).

Di conseguenza il guasto deve essersi verificato qualche minuto prima o, al massimo, qualche decina di minuti prima.

La stazione di servizio Oasi, ove il mezzo è andato in avaria, dista dal Comune di Sinnai circa 2 ore di percorso in automobile.

Anche se non si fosse verificato alcun guasto al mezzo, la società Santu Predu sarebbe arrivata a Sinnai con la propria compagine a ridosso dell’inizio della gara, fissata per le ore 18:00, con la conseguenza che avrebbe ugualmente posto a serio rischio il rispetto dei termini di inizio dell’incontro.

Tale condotta denota, di per sé stessa, scarso rispetto per la necessaria diligenza richiesta per l’adempimento degli impegni assunti in sede di iscrizione al campionato di competenza.

Inoltre, appare inverosimile sostenere che di sabato pomeriggio non vi fossero postazioni di autonoleggio aperte, fermo restando che nessuna prova di ciò è stata fornita dalla reclamante.

La stazione di rifornimento Oasi, infatti, si trova a soli 13 minuti di auto da Nuoro, ove sono ubicati diversi punti di noleggio e ove si trova la sede della Santu Predu, in cui appare, altresì, alquanto improbabile che non vi fossero dei mezzi privati nella disponibilità di dirigenti/accompagnatori per ovviare all’inconveniente, tanto più che ne sarebbero risultati sufficienti solamente due, visto che il mezzo indicato dalla reclamante come quello danneggiato era un Nissan Primastar a 9 posti.

In ogni caso, ancora una volta, la società Santu Predu non si è premurata di dimostrare di aver fatto quanto possibile per reperire mezzi privati alternativi di trasporto della squadra e, a monte, come correttamente osservato dal Giudice Sportivo, neppure che a bordo del mezzo di trasporto in avaria si trovasse effettivamente la propria squadra di atlete e che, quindi, il veicolo Nissan in questione fosse effettivamente quello utilizzato per la trasferta in esame.

Alla luce di quanto sopra, correttamente il Giudice Sportivo, in applicazione dell’art. 55 delle NOIF e del C.U. N° 1/2021, ha comminato alla reclamante le sanzioni di cui al Comunicato Ufficiale impugnato, che meritano dunque conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC

 

  

L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                         Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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