F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 278/CSA pubblicata il 04 Maggio 2022 – S.S.D. F.C. Como Women s.r.l.

 

Decisione n. 278/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 266/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 266/CSA/2021-2022, proposto dalla società S.S.D. F.C. Como Women s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 128/DCF del 06.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.04.2022, il Dott. Alberto Urso, udite l’Avv. Donatella Cicognani e la calciatrice Di Luzio Greta per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.S.D. F.C. Como Women s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla propria calciatrice, Di Luzio Greta, dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 128/DCF del 6.04.2022) in relazione alla gara del Campionato Nazionale Femminile di Serie B A.S.D. Pink Sport Time/S.S.D. F.C. Como Women del

3.04.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato la calciatrice per 3 giornate effettive di gara “Per aver colpito con un calcio al volto una calciatrice avversaria mentre questa era seduta a terra in seguito ad uno scontro di gioco. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., valutate anche le modalità complessive della condotta e un comportamento decorrelato dall’azione di gioco”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento della sanzione inflitta o, in subordine, la riduzione della stessa in misura equamente rapportata ai fatti effettivamente accaduti e in specie al comportamento effettivamente tenuto dalla propria tesserata nella circostanza posta a fondamento della sanzione, con eventuale derubricazione dell’illecito a condotta gravemente antisportiva.

Secondo la società reclamante, infatti, la propria calciatrice non avrebbe tenuto la condotta violenta addebitatagli, essendosi verificato - al contrario – un tocco del tutto involontario da parte della stessa e senza violenza alcuna, di una calciatrice avversaria che era caduta in terra a seguito di uno stacco irregolare (non sanzionato dall’arbitro) sulla schiena della stessa Di Luzio: in tale contesto, la calciatrice caduta si alzava contemporaneamente alla ripresa della corsa in direzione dell’azione della Di Luzio, il che provocava l’involontario scontro fra le due.

La diversa ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di gara sarebbe erronea, sia in relazione alla rilevata connotazione violenta del comportamento tenuto dalla Di Luzio, sia in ordine all’affermata posizione della calciatrice avversaria, che in realtà non si trovava in terra nel momento in cui il fatto s’è verificato.

A ciò si aggiunga che – come rilevato dallo stesso Direttore di gara - la calciatrice colpita non ha subito alcun danno, il che vale a confermare l’assenza di una condotta violenta addebitabile alla Di Luzio, che, anzi, aveva subito la suddetta condotta irregolare dell’avversaria, insieme ad altrettanti comportamenti illeciti non rilevati dall’arbitro.  A conforto della ricostruzione fattuale offerta la reclamante invoca prova televisiva e fotogrammi prodotti in atti.

La reclamante richiede inoltre, in ogni caso, l’applicazione delle circostanze attenuanti espresse dall’involontarietà del fatto, dall’atteggiamento corretto tenuto dalla calciatrice nei confronti dell’arbitro e delle avversarie e dal non aver mai subito espulsioni in carriera.

Alla riunione del 19 aprile 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Le censure mosse dalla società reclamante attengono all’erronea ricostruzione e qualificazione dei fatti da parte del Direttore di gara e dello stesso Giudice Sportivo, richiamando quale elemento probatorio di supporto una registrazione audiovisiva e correlati fotogrammi dell’episodio oggetto di contestazione.

Si osserva, a tale ultimo proposito, che la registrazione non può trovare ingresso fra il materiale istruttorio da porre a fondamento della decisione.

L’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce infatti che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”.

Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr., inter multis, CSA, III, 31 marzo 2022, n. 230; 19 ottobre 2021, n. 31; I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; cfr. anche, in termini generali, III, 14 dicembre 2020, n. 30).

Il che parimenti vale per i fotogrammi, che costituiscono nient’altro che frazioni riproduttive di singoli momenti della ripresa audiovisiva (cfr. di recente, per la ratio del regime limitativo nell’uso di prova audiovisiva, volto a evitare l’ingresso in giudizio di mezzi di prova diversi da quelli previsti e che possano incidere su quanto rilevato e refertato dall’arbitro di gara, CSA, III, 6 aprile 2022, n. 240).

Nel caso che ci occupa, la circostanza che la condotta della calciatrice Di Luzio sia stata effettivamente percepita e sanzionata dall’arbitro esclude di per sé l’esperibilità del mezzo di prova audiovisivo, né ricorre o è dedotta nella specie un’ipotesi di error in persona, atteso che la stessa reclamante dà conto del fatto materiale sanzionato e della sua riconducibilità alla propria calciatrice, seppure dandone una diversa lettura fattuale e conseguente qualificazione.

Per tali ragioni, nel valutare il merito del reclamo – che per la più gran parte s’incentra e si fonda per il vero proprio sull’inammissibile propria audiovisiva, così esponendosi esso stesso al vizio dell’inammissibilità - non ci si può che attenere a quanto emerso dagli atti ufficiali di gara.

Nella specie, il rapporto arbitrale descrive il comportamento della Di Luzio nei seguenti termini: “a pallone lontano, colpiva il n°4 (DI BARI MARTINA) della società PINK BARI con un calcio in faccia, che al momento dell'accaduto era seduta sul terreno di gioco a seguito di uno scontro fortuito di gioco. Il colpo subito non le procurava alcun danno fisico”. Siffatta ricostruzione, assistita dal valore probatorio di cui all’art. 61, comma 1, C.G.S, non può essere superata sic et simpliciter dalle diverse allegazioni della reclamante, né il solo fatto che la calciatrice colpita non abbia riportato danni fisici consente di escludere la condotta violenta, descritta appunto quale “calcio in faccia” nei confronti di un’avversaria che “al momento dell’accaduto era seduta sul terreno di gioco”, il tutto “a pallone lontano”.

Allo stesso modo non possono applicarsi nella specie le suddette circostanze attenuanti invocate dalla reclamante, in quanto difformi dalla ricostruzione del fatto emergente dal rapporto arbitrale (è il caso, in specie, dell’invocata involontarietà del fatto), ovvero non rientranti nelle fattispecie dell’art. 13 C.G.S. e risultando, del resto, la sanzione così determinata consona rispetto alla condotta posta in essere dalla calciatrice.

Alla luce di ciò difettano nella specie elementi tali da giustificare una diversa qualificazione e sanzione del fatto contestato alla calciatrice.

Per le suesposte ragioni il reclamo va dunque respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

 L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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