C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 02/08/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 7 giugno 2018 a carico di – FERRAMI Danilo, Presidente della società ASD CALVAIRATE, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS, in relazione dall’Art. 43, comma 5, delle NOIF della FIGC in quanto la società da lui rappresentata quale Presidente ha omesso di informare gli organi competenti della FIGC, nonché la sezione medica del Settore Tecnico, dell’accertata inidoneità alla pratica agonistica del calciatore PEREGO Alessio, tesserato per la stessa società; – ASD CALVAIRATE, per rispondere delle violazioni di cui all’art 4 comma 1 CGS, a titolo di responsabilità diretta;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 7 giugno 2018 a carico di
- FERRAMI Danilo, Presidente della società ASD CALVAIRATE, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis comma 1 del CGS, in relazione dall'Art. 43, comma 5, delle NOIF della FIGC in quanto la società da lui rappresentata quale Presidente ha omesso di informare gli organi competenti della FIGC, nonché la sezione medica del Settore Tecnico, dell'accertata inidoneità alla pratica agonistica del calciatore PEREGO Alessio, tesserato per la stessa società;
- ASD CALVAIRATE, per rispondere delle violazioni di cui all’art 4 comma 1 CGS, a titolo di responsabilità diretta;
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, letto l'atto di deferimento datato 07 giugno 2018 ed esperiti gli incombenti di rito,
- preso atto che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare al sig. FERRAMI Danilo mesi due di inibizione ed alla società ASD CALVAIRATE Euro 450,00 di ammenda;
- rilevato che i deferiti hanno chiesto di essere assolti e/o comunque l'applicazione del minimo delle sanzioni, essendosi trattato di un mero disguido amministrativo.
Osserva
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che la società deferita ha omesso di informare gli organi competenti della FIGC, nonché la sezione medica del Settore Tecnico, dell'accertata inidoneità alla pratica agonistica del calciatore PEREGO Alessio, tesserato per la stessa società, così come disposto dall'Art. 43, comma 5, delle NOIF della FIGC.
La gravità del comportamento contestato ai deferiti giustifica l'applicazione delle sanzioni nei termini qui di seguito indicati.
Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale
CONDANNA
FERRAMI Danilo a mesi uno di inibizione.
la società ASD CALVAIRATE ad Euro 400,00 di ammenda.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.
Share the post "C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 02/08/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 7 giugno 2018 a carico di – FERRAMI Danilo, Presidente della società ASD CALVAIRATE, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS, in relazione dall’Art. 43, comma 5, delle NOIF della FIGC in quanto la società da lui rappresentata quale Presidente ha omesso di informare gli organi competenti della FIGC, nonché la sezione medica del Settore Tecnico, dell’accertata inidoneità alla pratica agonistica del calciatore PEREGO Alessio, tesserato per la stessa società; – ASD CALVAIRATE, per rispondere delle violazioni di cui all’art 4 comma 1 CGS, a titolo di responsabilità diretta;"
