C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 31/08/2018 – Delibera – gara del 29/ 8/2018 GRASSOBBIO – TRIBULINA GAVARNO 1973

gara del 29/ 8/2018 GRASSOBBIO - TRIBULINA GAVARNO 1973

La Società. Grassobbio con fax in data 30-8-2018 ore 11,52 ha inviato reclamo corredato dalle motivazioni e dell'attestazione dell'invio del medesimo alla controparte.

Col reclamo la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Faccini Diego, nato il 10-4-84, in posizione irregolare in quanto squalificato. Per tal motivo chiede l'applicazione della relativa sanzione a carico della controparte.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società Tribulina Gavarno ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 13 dal 15º del 2º tempo in sostituzione del calciatore nº3 prendendo quindi attivamente parte al giuoco.

Tale calciatore, essendo stato ammonito nella gara Tribulina Gavarno -Nuova AC Selvino 2000 del 7-9-17, risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione come da Cu nº 10 del 13.9.2017 del CRL e tale sanzione doveva essere scontata nella gara di che trattasi.

Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara che in tal modo è stata disputata irregolarmente.

La società Tribulina Gavarno non ha fatto pervenire deduzioni.

Visti gli artt.17, 22 e 46 del CGS.

In accoglimento del reclamo come sopra proposto:

DELIBERA

a) di comminare alla società Tribulina Gavarno la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

b) di comminare alla società Tribulina Gavarno l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;

c) di squalificare il calciatore Faccini Diego della società Tribulina Gavarno per una ulteriore gara;

d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 26/9/2018 il dirigente accompagnatore sig. Ardeghi Anselmo della società Tribulina Gavarno;

e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

 

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