C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 20/09/2018 – Delibera – gara del 8/ 9/2018 CITTA DI VIGEVANO S.R.L. – LA SPEZIA CALCIO

gara del 8/ 9/2018 CITTA DI VIGEVANO S.R.L. - LA SPEZIA CALCIO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 15 del 13.9.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società. Città di Vigevano.

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Gabor Andrei Bodgan, nato il 12-11-2000, in posizione irregolare in quanto squalificato.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società La Spezia ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che v ha preso parte col nº 9, e conseguentemente prendendo attivamente parte al giuoco.

Tale calciatore, essendo stato ammonito (quinta ammonizione) nella gara La Spezia Città di Vigevano del 5-5-18, risulta squalificato pe una gara come da Cu nº 61 del 7.5.2018 del CRL e tale sanzione doveva essere scontata nella gara di che trattasi non avendo la società La Spezia disputato dal 5-5-18, dalla gara in oggetto, altre gare di campionato.

Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara che in tal modo è stata disputata irregolarmente.

La società La Spezia con reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 10-9-18 sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciator Oldani Saul, nato il 9-7-2001, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara come da Cu nº 61 del 7.5.2018 del CRL e tal sanzione doveva essere scontata nella gara di che trattasi.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società Città di Vigevano ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 2, e conseguentemente prendendo attivamente parte al giuoco.

Tale calciatore, essendo stato espulso) nella gara La Spezia Città d Vigevano del 5-5-18, risulta squalificato per una gara come da Cu nº 61 del 7.5.2018 del CRL.

Tuttavia dagli atti d’ufficio risulta altresì che in data 12-5-18 si è disputata la gara di Play off Città di Vigevano - Football Sesto 2012 e come da distinta dei calciatori della relativa società, risulta che il citato calciatore Oldani Saul non ha preso parte alla gara: pertanto ha regolarmente scontato la squalifica in tale data.

Il reclamo della società La Spezia va quindi rigettato mentre il reclamo della società Città di Vigevano deve essere accolto.

Visti gli artt.17, 22 e 46 del CGS.

DELIBERA

a) di comminare alla società La Spezia la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

b) di comminare alla società La Spezia l’ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;

c) di squalificare il calciatore Gabor Andrei Bodgan della società La Spezia per una ulteriore gara;

d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 17/10/2018 il dirigente accompagnatore sig. Pinna Carlo della società La Spezia;

e) di rigettare il reclamo della società La Spezia addebitando a tale società la tassa reclamo, se non versata.

f) si dispone inoltre l’accredito della tassa a favore della società Città di Vigevano, se versata

 

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