C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 04/10/2018 – Delibera – gara del 27/ 9/2018 ENOTRIA 1908 – ALDINI S.S.D.AR.L.

gara del 27/ 9/2018 ENOTRIA 1908 - ALDINI S.S.D.AR.L. Dagli atti di gara risulta che al 28º del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Di Buono Andrea nato il 11/08/1988 della società Enotria 1908.

All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 8 tuttavia non risulta TESSERATO per la società in questione.

Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.

La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.

Visto l'articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.

P.Q.S.

DELIBERA

a) di comminare alla Società Enotria 1908 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato un calciatore non tesserato.

b) di inibire per fino al 31-10-2018 il dirigente responsabile della società Enotria 1908 Signor Pajola Giuseppe.

c) si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.

 

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