C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 31/10/2018 – Delibera – gara del 19/10/2018 CARIOCA – CALCIO A 5 VARESE
gara del 19/10/2018 CARIOCA - CALCIO A 5 VARESE Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 23 del 25-10/2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo della Società Carioca.
Visti gli atti ufficiali di gara.
Letto il reclamo della società citata.
Dato atto che il reclamo è inammissibile in quanto il preannuncio in data 20 ottobre 2018 ore 10,41 è stato inviato a mezzo mail non certificata ( in violazione dell'art. 38 comma 7 del CGS); successivamente con mail non certificata in data 23 ottobre ore 13,24 (qui trasmessa dall'ufficio del Calcio a 5 alle ore 13,51) è stata inviata copia della raccomandata contenente le motivazioni del reclamo che, giusto in data 23 ottobre ore 12,42 era stata spedita dall'ufficio postale di Arsago Seprio allo scrivente, corredata dalla copia della accettazione di raccomandata inviata alla controparte.
Tuttavia va dato altresì atto che dagli atti di gara cioè nella distinta di gara della società Varese C5 non risulta iscritto almeno un calciatore nato a partire dal 1-1-1998.
Rilevato inoltre che nella distinta di gara è stato iscritto col nº 6il calciatore Colombo Simone cui viene attribuita la data di nascita del 13-4-87; mentre il calciatore Colombo risulta, come da tesseramento, nato il 9-9-94: la data di nascita del 13-4-87 risulta essere di altro calciatore. Tale errore evidentemente non rilevato nemmeno dal direttore di gara (!!!) merita opportuna sanzione.
Considerato che come da CU. Nº 1 del CRL del 5-7-2018, Punto 3.2.19.
A/12 pag. 56 e segg. le società di serie C2 per la corrente stagione sportiva hanno l'obbligo di provvedere ad inserire in distinta almeno un calciatore nato a partire dal 1-1-1998.
Peraltro, quanto sopra, è stabilito col comunicato Nº 1 della LND, (così come riportato sul CU nº 1 del 5-7-2018 del CR Lombardia pagg.
56 e seg. che di conseguenza lo fa proprio) al punto A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI; 1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile, lett. d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età che dispone : "Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15º anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età. omissis .
L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei impiegati.
L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
omissis La società Varese non ha fatto pervenire deduzioni.
Rilevata pertanto la palese irregolarità dello svolgimento della gara.
PQM
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo ed addebitare la tassa, se non versata.
Di comminare alla società Varese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 6;
Di comminare alla società Varese l'ammenda di Euro 50 per l'errata trascrizione della data di nascita del calciatore Colombo.
