DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1297 del 04.05.2022 – Delibera – GARA DEL 30/04/2022: MANTOVA CALCIO A 5 – ELLEDI FOSSANO
GARA DEL 30/04/2022: MANTOVA CALCIO A 5 – ELLEDI FOSSANO
Reclamo proposto dalla Società: MANTOVA CALCIO A 5 Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini abbreviati di cui al C.U. 166/A del 10/02/2022 proposto dalla Società MANTOVA CALCIO A 5 avverso l’esito della gara in oggetto rileva: La gara in oggetto è stata definitivamente sospesa dall'arbitro al minuto 07’19’’ del secondo tempo allorquando il secondo arbitro, che operava sotto la tribuna occupata dagli spettatori, interrompeva il gioco a causa di due schiaffi ricevuti sulla schiena da parte di un sostenitore della squadra locale che si sporgeva dalla tribuna, che gli provocavano dolore. A seguito di ciò il predetto arbitro n.2 comunicava il suo stato di agitazione e disagio psicofisico ai colleghi, rappresentando loro di non essere più in grado di continuare a dirigere la gara. Il primo arbitro prendeva atto di quanto riferitogli dal collega e a quel punto decideva di sospendere definitivamente la gara e si dirigeva negli spogliatoi insieme al secondo arbitro ed al cronometrista. Col ricorso in esame la società ricorrente, a sua scusante, rappresentava che l’episodio in questione era di portata e di entità tali da escludere categoricamente il configurarsi dei presupposti materiali e regolamentari per l’assunzione di una così drastica ed estrema statuizione, poiché lo spettatore in questione si sarebbe sporto dagli spalti verso il campo, senza mai farvi ingresso o invaderlo, nell’istintivo quanto pacifico intento di sollecitare l’Ufficiale di Gara ad una maggiore attenzione verso le azioni di gioco, toccandolo leggermente ad una spalla. A sostegno del proprio reclamo allegava un fotogramma che riproduceva il momento esatto del contatto fisico tra il sostenitore ed il direttore di gara, precisando ulteriormente che fino a quell’episodio la situazione oggettiva circostante non presentava, al di là delle intemperanze verbali di uno sparuto gruppo di soggetti riconducibili alla Società ospitante, particolari problemi di ordine pubblico che potessero mettere a repentaglio l'incolumità fisica degli arbitri. Da qui la richiesta d’accertamento dell’errore tecnico, con conseguente istanza di ripetizione dell’incontro. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Preliminarmente si rappresenta che, ai sensi dell’art.62 del C.G.S, l’accertamento dei fatti portati al vaglio del Giudice Sportivo, relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, eventuali supplementi di referto, relazioni della Procura federale e dei commissari di campo) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo consentito l’utilizzo di immagini televisive solo in caso di condotta violenta di particolare gravità non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara (e non è questo il caso visto che l’episodio di violenza è stato dettagliatamente descritto nel referto da tutti i componenti della terna arbitrale). Per tale motivo le immagini prodotte dalla ricorrente a sostegno della propria tesi sono assolutamente inutilizzabili dal Giudice Sportivo e non possono in alcun modo incidere sulla decisione finale, essendo consentito di visionare filmati e immagini, oltre che per gli episodi di violenza dei sostenitori sfuggiti all’attenzione degli arbitri, limitatamente per finalità disciplinari a carico di tesserati, ma non anche per la correzione di presunti errori tecnici dell’arbitro. Dall’esame della documentazione arbitrale si evince una situazione, oggettivamente, diversa da quella descritta dalla società reclamante e non vi sono elementi per dubitare dell’attendibilità degli arbitri, i quali hanno chiaramente descritto che l’arbitro n.2 veniva colpito con due schiaffi alle spalle da un sostenitore locale e che lo stesso a seguito di tale evento, ritenendo di non essere nelle condizioni di serenità tale da condurre a termine la gara, comunicava tale circostanza all’arbitro n.1 che al 07’19’’ del 2° tempo decretava la sospensione definitiva dell’incontro; Tenuto conto che, a riprova di quanto sopra descritto, l’arbitro n.2 ha allegato un referto del Pronto Soccorso rilasciato dagli Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, con cui gli veniva diagnosticato un trauma con prognosi di sette giorni, ancorché appaia assai singolare che il predetto arbitro abbia ritenuto opportuno recarsi solo la mattina del giorno seguente presso il Pronto Soccorso, dopo aver fatto rientro presso il proprio domicilio, anziché ricorrere alle prime cure nell’immediatezza del danno subito. Visto quanto previsto dall'art. 64 delle N.O.I.F., secondo cui “L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio"; Atteso che la Regola 5 del regolamento di gioco del calcio a 5 stabilisce che è nei poteri dell’arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara in seguito al verificarsi di fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli della propria incolumità, di quella del secondo arbitro, del cronometrista, del terzo arbitro e dei calciatori, o che non consentano a lui e al secondo arbitro di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio, deve pertanto escludersi la sussistenza di un errore tecnico in capo all’arbitro avendo lo stesso correttamente applicato il regolamento di gioco per casi analoghi. Rilevato, tuttavia, come, in forza di quanto attestato dallo stesso arbitro n.1 nel proprio supplemento di referto richiesto dallo scrivente Giudice, fino al momento della sospensione, seppur in un contesto di offese e intimidazioni, non vi erano stati da parte dei sostenitori locali precedenti tentativi o atti di aggressione ai danni dell’arbitro n.2. Considerato, inoltre, che a seguito dell’episodio in questione sono stati i medesimi sostenitori locali ad adoperarsi per bloccare prontamente il predetto facinoroso, trattenendolo ed impedendogli di penetrare sul terreno di gioco e di proseguire nei suoi atteggiamenti intimidatori nei confronti dell’arbitro n.2, e che da quel momento in avanti fino al rientro definitivo degli arbitri nello spogliatoio non si sono più verificati altri disordini dentro o fuori gli spalti, né comportamenti minacciosi nei confronti degli arbitri mentre stazionavano sul terreno di gioco in attesa di maturare la decisione di sospendere l’incontro e di abbandonare definitivamente il terreno di gioco. Ciò premesso si ritiene che il particolare evento occorso all’arbitro n.2, quantunque ascrivibile al gesto di un sostenitore della società ricorrente, ma oggettivamente isolato ed estraneo alla contesa sportiva in corso sul campo non possa essere valutato con criteri esclusivamente tecnici e consenta quindi all’organo di giustizia la scelta tra le varie opzioni previste dall’art. 10, comma 5, C.G.S.. Tra queste, si ritiene la più adeguata la prosecuzione della gara interrotta, soluzione che permette comunque di affidare l’esito della gara medesima al solo sano confronto agonistico sportivo.
PQM
Visti gli art.10 del C.G.S. e art.64 delle N.O.I.F. decide: - di rigettare il ricorso della Società MANTOVA CALCIO A 5; - di disporre la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell’interruzione (minuto 07’19’’ del secondo tempo) con obbligo di disputa della parte residuale dell'incontro a porte chiuse, dando mandato alla Divisione Calcio a cinque per gli adempimenti di competenza; - di comminare l’ammenda di €1.200,00 nei confronti del MANTOVA CALCIO A 5 perché propri sostenitori per tutta la durata dell’incontro rivolgevano all’arbitro reiterate frasi offensive e minacciose e perché uno dei predetti sostenitori sporgendosi dalle tribune colpiva con due schiaffi alla schiena l’arbitro n.2 provocandogli dolore ed un trauma diagnosticato in Ospedale con prognosi di giorni 7; perché tesserato appartenente alla società, non inserito in distinta ma riconosciuto personalmente dall’arbitro, dagli spalti per tutta la durata dell’incontro rivolgeva reiterate ingiurie e minacce agli arbitri e in una occasione lanciava un pallone contro l’arbitro n.1 colpendolo alla schiena causandogli momentaneo dolore - di inibire fino al 30/10/2022 il sig. Rondelli Cristiano perché, non inserito in distinta ma riconosciuto personalmente dall’arbitro, dagli spalti per tutta la durata dell’incontro ed a fine gara rivolgeva nei confronti degli arbitri reiterate ingiurie e minacce; lo stesso nel corso del primo tempo lanciava un pallone l’arbitro n.1 colpendolo alla schiena e provocandogli momentaneo dolore. - di addebitare la tassa di reclamo.