F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 283/CSA pubblicata il 06 Maggio 2022 – A.S.D. Giugliano Calcio 1928

Decisione n. 283/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 289/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 289/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Giugliano Calcio 1928,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.05.2022, il dott. Alberto Urso, udito per la reclamante l’avv. Raffaella Filomena D’Amore.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Giugliano Calcio 1928 ha proposto reclamo con procedimento d’urgenza avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Rizzo Nicolas Cesar, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 23 del 20.04.2022) in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone G, Sassari Calcio Latte Dolce/A.S.D. Giugliano 1928 del 14.04.2022.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 7 giornate effettive di gara in quanto “Espulso per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata al mento, alla notifica del provvedimento disciplinare poggiava una mano sulla spalla del Direttore di gara spingendolo lievemente. Sanzione così determinata ai sensi dell’art.36 comma 1) del CGS”.

La società reclamante ha chiesto col ricorso introduttivo l’annullamento della sanzione inflitta o, in subordine, la riduzione della stessa ad una o due sole giornate effettive di gara, con eventuale derubricazione del primo illecito contestato a condotta antisportiva e, in ulteriore subordine, la rimodulazione della squalifica secondo criteri di maggior equità.

Deduce la A.S.D. Giugliano che il proprio calciatore non avrebbe tenuto la condotta addebitatagli, avendo subito egli stesso - al contrario – una serie di spinte e provocazioni verbali da parte di due calciatori avversari a seguito di un’azione di gioco in occasione della quale il Direttore di gara aveva rilevato un fallo dello stesso Rizzo in danno del portiere avversario.

In tale contesto, al solo fine di difendersi dai gesti dei due avversari e per evitarne ulteriori conseguenze il Rizzo – finito a terra a seguito dello scontro col portiere avversario – nel rialzarsi velocemente urtava involontariamente con la propria nuca, all’altezza dello sterno (non già del mento), un avversario che ingiustificatamente gli stava troppo vicino. Per questo, quanto al primo addebito, difetterebbe alcuna condotta violenta – caratterizzata cioè da intenzionalità e volontà lesiva - del Rizzo nei confronti dell’avversario, potendo ravvisarsi al più una condotta antisportiva, di cui all’art. 39 C.G.S. In subordine, andrebbero applicate le attenuanti della reazione o del concorso della persona offesa nel determinare l’evento, di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e b), C.G.S.

Successivamente all’inflizione della sanzione espulsiva da parte dell’arbitro, il Rizzo si manteneva a distanza di circa 2 metri dallo stesso, mentre altri calciatori si avvicinavano al Direttore di gara: anche in relazione al secondo addebito, dunque, non sussisterebbe alcuna condotta effettivamente sanzionabile in capo al Rizzo.

A conforto della ricostruzione fattuale offerta la reclamante invoca per entrambi gli addebiti prova televisiva e fotogrammi prodotti in atti.

Deduce inoltre, in relazione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, che lo stesso risulterebbe inadeguatamente motivato irrogando un’unica squalifica per 7 giornate senza rendere comprensibile come il c.d. “cumulo” sia stato applicato in relazione alle due condotte sanzionate.

Alla riunione del 3 maggio aprile 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Le censure mosse dalla società reclamante attengono all’erronea ricostruzione e qualificazione dei fatti da parte del Direttore di gara e dello stesso Giudice Sportivo, richiamando quale elemento probatorio di supporto alcune registrazioni televisive e correlati fotogrammi inerenti agli episodi oggetto di contestazione.

Si osserva al riguardo che le registrazioni non possono trovare ingresso fra il materiale istruttorio da porre a fondamento della decisione.

L’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce infatti che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”.

Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola “condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema” per la gare di Lega Pro e della LND (comma 6).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr., inter multis, CSA, III, 31 marzo 2022, n. 230; 19 ottobre 2021, n. 31; I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; cfr. anche, in termini generali, III, 14 dicembre 2020, n. 30).

Il che parimenti vale per i singoli fotogrammi, che costituiscono nient’altro che frazioni di momenti diversi della ripresa audiovisiva (cfr. di recente, per la ratio del regime normativo, volto a evitare l’ingresso in giudizio di mezzi di prova diversi da quelli previsti e che possano incidere su quanto rilevato e refertato dall’arbitro di gara, CSA, III, 6 aprile 2022, n. 240).

Nel caso che ci occupa, la circostanza che la condotta del calciatore Rizzo sia stata effettivamente percepita e sanzionata dall’arbitro esclude di per sé l’esperibilità del mezzo di prova audiovisivo, né ricorre o è specificamente dedotta nella specie un’ipotesi di error in persona, atteso che, quanto alla condotta in danno dell’avversario, la stessa reclamante dà conto del fatto materiale sanzionato e della sua riconducibilità al proprio calciatore, seppure dandone una diversa lettura fattuale e conseguente qualificazione; in relazione alla condotta nei confronti del Direttore di gara la reclamante svolge solo dei generici e ipotetici riferimenti inerenti alla “confusione” in cui l’arbitro potrebbe essere incorso nell’individuazione dell’autore della condotta contestata, senza dettagliarli o circostanziarli, e ciò anche volendo prescindere dall’osservazione che non può aversi certezza, nella specie, che la (limitata) ripresa prodotta corrisponda al fatto (e al momento) effettivamente preso in considerazione dall’arbitro.

Per tali ragioni, nel valutare il merito del reclamo non ci si può che attenere a quanto emerso dagli atti ufficiali di gara.

Nella specie, il rapporto arbitrale descrive il comportamento del Rizzo nei seguenti termini: “A gioco fermo, a seguito di un fallo commesso, viene a contatto fisico con un calciatore avversario, colpendolo con una testata all’altezza del mento. L’avversario non riporta danni fisici. A seguito della notifica del provvedimento, mi appoggia una mano sulla spalla, spingendomi lievemente. Viene allontanato dal capitano della sua squadra”. Siffatta ricostruzione, assistita dal valore probatorio di cui all’art. 61, comma 1, C.G.S, non può essere superata sic et simpliciter dalle diverse allegazioni della reclamante, e ben presenta – quanto alla prima contestazione - gli elementi idonei alla configurazione di una condotta violenta ex art. 38 C.G.C., descrivendo un fatto avvenuto “A gioco fermo”, consistente nel venire “a contatto fisico con un calciatore avversario”, nella specie “colpendolo con una testata all’altezza del mento”.

Né possono trovare applicazione, nella specie, le circostanze attenuanti invocate dalla reclamante, in quanto non assistite da adeguati elementi di prova in grado di dimostrarne l’effettiva integrazione.

Quanto alla seconda contestazione, benché il fatto rilevato dall’arbitro non possa essere in sé messo in discussione, ritiene il Collegio che il relativo trattamento sanzionatorio vada riformato in ragione della corretta qualificazione della fattispecie.

La condotta descritta, consistente nell’“appoggia[re] una mano sulla spalla, spingendo[…] lievemente” il Direttore di gara, non vale infatti a integrare appieno una fattispecie “gravemente irriguardosaex art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., non essendo ravvisabile un contatto fisico espressivo di comportamento gravemente irriguardoso nel semplice gesto di appoggiare la mano sulla spalla con lieve spinta.

Piuttosto il fatto è ascrivibile più propriamente alla distinta fattispecie della condotta “ingiuriosaex art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

Di qui una sanzione complessiva, data dalla somma dei minimi edittali previsti per le due infrazioni sanzionate (i.e., rispettivamente, 3 giornate e 2 giornate) di 5 giornate effettive di gara, ciò che ha peraltro valore assorbente – stante la nuova quantificazione ed esplicitazione del trattamento sanzionatorio – rispetto alle critiche mosse dalla reclamante in ordine alle modalità di determinazione della sanzione da parte del Giudice Sportivo.  

In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va parzialmente accolto e la sanzione della squalifica irrogata va ridotta a cinque giornate effettive di gara.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 5 (cinque) giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                               Patrizio Leozappa

  

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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