FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 252/AA del 27/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CARLUCCI ANVERSA ASD PERNATESE 1928

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 381 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Giuseppe CARLUCCI, Diego ANVERSA, e della società A.S.D. PERNATESE 1928, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CARLUCCI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. PERNATESE 1928 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dall’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel periodo intercorrente tra la gara del 19.9.2021 e quella del 19.12.2021, affidato al Sig. Diego Anversa la prima squadra della propria società di appartenenza militante nel girone B del campionato di 2^ Categoria, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

DIEGO ANVERSA, dirigente tesserato per la società ASD PERNATESE 1928 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 44, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dall’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel periodo intercorrente tra la gara del 19.9.2021 e quella del 19.12.2021, svolto la funzione di allenatore della prima squadra della propria società di appartenenza militante nel girone B del campionato di 2^ Categoria, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. PERNATESE 1928, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CARLUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PERNATESE 1928, e dal Sig. Diego ANVERSA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CARLUCCI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Diego ANVERSA, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PERNATESE 1928;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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