FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 255/AA del 05/05/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MARCENARO TRAVERSO GJURRA VACCA ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 349 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco VACCA, Tito MARCENARO, Francesco TRAVERSO, Fabian GJURRA, e della società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO VACCA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Football Genova Calcio all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Football Genova Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Fabian Gjurra, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione delle gare ASD Football Genova Calcio - Vallescrivia 2018 del 18.9.2021, Ceriale Progetto Calcio - ASD Football Genova Calcio del 25.9.2021, ASD Football Genova Calcio - Ventimiglia Calcio del 2.10.2021, Varazze 1912 Don Bosco - ASD Football Genova Calcio del 16.10.2021 ed ASD Football Genova Calcio - Cairese disputata del 23.10.2021, tutte valevoli per il Campionato Regionale Juniores Under 19, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

TITO MARCENARO, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD Football Genova Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gare Ceriale Progetto Calcio - ASD Football Genova Calciodisputata il 25.9.2021 e Varazze 1912 Don Bosco - ASD Football Genova Calcio disputata il 16.10.2021, entrambe valevoli per il Campionato Regionale Juniores Under 19, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Football Genova Calcio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabian Gjurra, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

FRANCESCO TRAVERSO, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD Football Genova Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare ASD Football Genova Calcio - Vallescrivia 2018 disputata il 18.9.2021, ASD Football Genova Calcio - Ventimiglia Calcio disputata il 2.10.2021 ed ASD Football Genova Calcio - Cairese disputata il 23.10.2021, tutte valevoli per il Campionato Regionale Juniores Under 19, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Football Genova Calcio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabian Gjurra, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

FABIAN GJURRA, calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società ASD Football Genova Calcio all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte alle gare ASD Football Genova Calcio - Vallescrivia 2018 disputata il 18.9.2021, Ceriale Progetto Calcio - ASD Football Genova Calcio disputata il 25.9.2021, ASD Football Genova Calcio - Ventimiglia Calcio disputata il 2.10.2021, Varazze 1912 Don Bosco - ASD Football Genova Calcio disputata il 16.10.2021, ASD Football Genova Calcio - Cairese disputata il 23.10.2021, tutte valevoli per il Campionato Regionale Juniores Under 19, nelle fila della quadra schierata dalla ASD Football Genova Calcio senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Tito MARCENARO, Francesco TRAVERSO, Fabian GJURRA, Marco VACCA in proprio, e in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO.;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco VACCA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Tito MERCENARO, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco TRAVERSO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Fabian GJURRA, di 3 (tre) punti di penalizzazione e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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