FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 256/AA del 05/05/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GARGALE MERLO ASD CALCIO AVIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 389 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele GARGALE e Elio MERLO, e della società ASD CALCIO AVIANO avente oggetto la seguente condotta:

DANIELE GARGALE, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Società ASD Calcio Aviano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto nel Protocollo F.I.G.C. denominato "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione Sportiva 2021-2022 (calcio dilettantistico e attività giovanile) finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”, richiamato dal Comunicato Ufficiale n. 18 dell’8.9.2021 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della L.N.D., per avere lo stesso consentito, e/o comunque non impedito, in occasione della gara tra Calcio Aviano e Maniago valevole per il girone A del campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, disputata in Aviano (PN) in data 3.10.2021, che la propria società omettesse di consegnare al dirigente accompagnatore della squadra avversaria l’attestazione relativa alla società ASD Calcio Aviano, redatta secondo il modulo prestabilito dalla F.I.G.C., avente ad oggetto il rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti COVID-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore;

ELIO MERLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Calcio Aviano, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto nel Protocollo F.I.G.C. denominato "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione Sportiva 2021-2022 (calcio dilettantistico e attività giovanile) finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”, richiamato dal Comunicato Ufficiale n. 18 dell’8.9.2021 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della L.N.D., per avere lo stesso, in occasione della gara tra Calcio Aviano e Maniago valevole per il girone A del campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, disputata in Aviano (PN) in data 3.10.2021, omesso di consegnare al dirigente accompagnatore della squadra avversaria l’attestazione relativa alla società ASD Calcio Aviano, redatta secondo il modulo prestabilito dalla F.I.G.C., avente ad oggetto il rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti COVID-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore;

ASD CALCIO AVIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione i sigg.ri Daniele Gargale e Elio Merlo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele GARGALE e dal Sig. Elio MERLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CALCIO AVIANO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Daniele GARGALE, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Elio MERLO, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD CALCIO AVIANO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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