FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 257/AA del 05/05/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CASCARINI ASD LITTORIANA FUTSAL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 557 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Silvano CASCARINI, e della società A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C5, avente ad oggetto la seguente condotta:
SILVANO CASCARINI, Presidente e Rappresentante Legale della ASD Littoriana Futsal C5, anche in ragione ed in dipendenza del rapporto organico di immedesimazione con la società dallo stesso rappresentata all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito, e comunque non impedito, alla società dallo stesso rappresentata, in sede di commento alla pronuncia del Comitato Regionale Lazio di cui al Comunicato Ufficiale n. 276 dell’11.3.2022 di rigetto del ricorso dalla medesima presentato avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata con comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 208 del 23.02.2022, di ledere l’onore, il prestigio e il decoro propri dell’arbitro che aveva diretto la gara Cori Montilepini - Littoriana del 19.12.2021, valevole per il girone C del Campionato di serie C2 di Calcio a 5, nonché, per l’effetto e più in generale, anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa, attraverso una dichiarazione postata sul profilo “Facebook” ufficiale della Società, allo stesso riconducibile in via diretta in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la compagine rappresentata;
ASD LITTORIANA FUTSAL C5, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvano CASCARINI, in proprio e, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, per conto della società ASD LITTORIANA FUTSAL C5;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Silvano CASCARINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD LITTORIANA FUTSAL C5;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.