FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 259/AA del 05/05/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CAFFERATA CIRRINCIONE SANDOVALLI ROSSETTI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 334 pfi 21/22 adottato nei confronti della Sig.ra Maria Cristina CAFFERATA e dei Sig.ri Bartolomeo CIRRINCIONE, Camillo SANDOVALLI e Giulio ROSSETTI avente oggetto la seguente condotta:

MARIA CRISTINA CAFFERATA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Casarza Ligure, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Casarza Ligure, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giulio Rossetti, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione delle gare Casarza Ligure - Riccò Le Rondini disputata il 3.10.2021, Bolanese - Casarza Ligure disputata il 10.10.2021, Casarza Ligure - Arcola Garibaldina disputata il 17.10.2021 e Marolacquasanta - Casarza Ligure disputata il 3.11.2021, tutte valevoli per il Campionato di Prima categoria, nonché ancora per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

BARTOLOEMO CIRRINCIONE, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C.D. Casarza Ligure, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Casarza Ligure - Riccò Le Rondini disputata il 3.10.2021, Bolanese - Casarza Ligure disputata il 10.10.2021 e Casarza Ligure - Arcola Garibaldina disputata il 17.10.2021, tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.C.D. Casarza Ligure, nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Giulio Rossetti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

CAMILLO SANDOVALLI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C.D. Casarza Ligure, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Marolacquasanta - Casarza Ligure disputata il 3.11.2021 valevole per il campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.C.D. Casarza Ligure, nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Giulio Rossetti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; GIULIO ROSSETTI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.C.D. Casarza Ligure, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte alle gare Casarza Ligure - Riccò Le Rondini disputata il 3.10.2021, Bolanese - Casarza Ligure disputata il 10.10.2021, Casarza Ligure - Arcola Garibaldina disputata il 17.10.2021 e Marolacquasanta - Casarza Ligure disputata il 3.11.2021, tutte valevoli per il Campionato di Prima categoria, nelle fila della squadra schierata dalla A.C.D. Casarza Ligure, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Maria Cristina CAFFERATA e dei Sig.ri Bartolomeo CIRRINCIONE, Camillo SANDOVALLI e Giulio ROSSETTI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria Cristina CAFFERATA, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bartolomeo CIRRINCIONE, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Camillo SANDOVALLI, e di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Giulio ROSSETTI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

 

 

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