C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/12/2018 – Delibera – Reclamo società AC OSSONA ASD Camp. 1° Categoria Gir. N Gara del 02.12.2018 tra Ossona / Bollatese C.U. n. 29 del CRL datato 05.12.2018.

Reclamo società AC OSSONA ASD Camp. 1° Categoria Gir. N

Gara del 02.12.2018 tra Ossona / Bollatese

C.U. n. 29 del CRL datato 05.12.2018.

La Società, AC OSSONA, ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, LAFERGOLA Giuseppe per quattro giornate, lamentando che la sanzione comminata dal GS è stata eccessiva, in quanto lo scontro con l'avversario sarebbe stato uno scontro di gioco con intervento in ritardo.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva.

Dal rapporto arbitrale – che si rammenta essere fonte primaria di prova - emerge chiaramente come il LAFERGOLA abbia colpito un avversario - che si trovava a terra a seguito di un fallo - con un calcio alla nuca. Tale comportamento deve essere sicuramente censurato e considerato come un grave atto di violenza nei confronti di un avversario, con la conseguenza che la sanzione comminata dal GS dovrà essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto

                                                              RESPINGE

il reclamo proposto e conferma le sanzioni comminate.

Dispone l'addebito della tassa.

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