C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/12/2018 – Delibera – Reclamo società GS MUGGIANO Camp. 3°Categoria Gir. A Gara del 2.12.2018 tra GS Muggiano / Nuova Trezzano C.U. n. 20 della Delegazione di Milano datato 6.12.2018.

Reclamo società GS MUGGIANO Camp.  3°Categoria Gir. A

Gara del 2.12.2018 tra GS Muggiano / Nuova Trezzano

C.U. n. 20 della Delegazione di Milano datato 6.12.2018.

La Società, GS MUGGIANO, ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, VIGONI Marco, per cinque gare, sostenendo che il calciatore si era limitato a pronunciare una frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro senza offenderlo, minacciarlo e/o aggredirlo.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva.

L’arbitro nel proprio rapporto, dopo aver affermato che il VIGONI era stato espulso per averlo insultato, ha chiaramente descritto il comportamento tenuto dallo stesso nei suoi confronti nei seguenti termini:” quando stavo per mostrare il cartellino rosso stava per tirare un pugno al sottoscritto per poi trattenersi grazie all’ausilio dei compagni”.

La gravità del comportamento nel suo complesso giustifica una lieve mitigazione della squalifica comminata dal GS al calciatore.

Tanto premesso e ritenuto

                                                              RIDUCE

la squalifica del calciatore VIGONI Marco a quattro gare.

Dispone l'accredito della tassa se versata.

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