C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 17/01/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. LALLIO CALCIO Camp. 2° Categoria Gir. A Gara del 16.12.2018 tra Lallio Calcio / Polisportiva Berbenno C.U. n. 23 della Delegazione di Bergamo datato 20.12.2018

Reclamo A.S.D. LALLIO CALCIO Camp. 2° Categoria Gir. A

Gara del 16.12.2018 tra Lallio Calcio / Polisportiva Berbenno

C.U. n. 23 della Delegazione di Bergamo datato 20.12.2018

La A.S.D. LALLIO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato l’allenatore Danilo PAOLATI sino al 01.03.2019, per essere entrato in campo per protestare contro il direttore di gara e per avere gravemente minacciato il dirigente avversario Signor Nava, chiedendo una sensibile riduzione della sanzione in quanto, secondo la reclamante, il Signor PAOLATI non sarebbe entrato in campo e l’irruente comportamento tenuto sarebbe stato scatenato dalle maleducate ed ignobili provocazioni del Signor Nava.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, emerge in modo chiaro e inconfutabile che il comportamento tenuto dall’allenatore della società reclamante ha costituito il fondamento della decisione del Giudice Sportivo.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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