C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 17/01/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. POL. ORATORIO MARIA REGINA Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 16.12.2018 tra Pol. Oratorio Maria Regina / Sporting Club Cinisello C.U. n. 22 della Delegazione di Milano datato 20.12.2018

Reclamo A.S.D. POL. ORATORIO MARIA REGINA Camp. 3° Categoria Gir. C

Gara del 16.12.2018 tra Pol. Oratorio Maria Regina / Sporting Club Cinisello

C.U. n. 22 della Delegazione di Milano datato 20.12.2018

La A.S.D. POL. ORATORIO MARIA REGINA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto l’ammenda di € 300,00 nei confronti della società in quanto i propri sostenitori avrebbero introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico, fatto questo contestato e negato da parte della reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, emerge chiaramente che i tifosi della società ospitante (A.S.D. POL. ORATORIO MARIA REGINA) durante il corso della gara hanno esploso petardi. A fronte di ciò si deve oggettivamente ritenere responsabile la società reclamante in ordine ai fatti di cui sopra.

La gravità della condotta merita censura con conseguente conferma del provvedimento del G.S. in quanto equo.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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