C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 31/01/2019 – Delibera – Reclamo società POL. COMUNALE TAVERNOLA Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 16.12.2018 tra Pol. Comunale Tavernola / Bagnatica Calcio 2015 C.U. n. 22 della Delegazione di Bergamo datato 20.12.2018.

 

Reclamo società POL. COMUNALE TAVERNOLA   Camp. 3° Categoria   Gir. C

Gara del 16.12.2018 tra Pol. Comunale Tavernola / Bagnatica Calcio 2015

C.U. n. 22 della Delegazione di Bergamo datato 20.12.2018.

La società POL. COMUNALE TAVERNOLA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito i dirigenti POLINI Giancarlo e FENAROLI Mario sino al  24.3.2019 ed il dirigente GHIRARDELLI Imerio sino al 10.2.2019, e le ha comminato l’ammenda di Euro 90,00, unitamente alla sanzione pecuniaria di cui al CU FIGC n. 104/A del 17.12.2015, lamentando che le decisioni sono ingiuste in quanto i dirigenti si sono prodigati nel soccorrere e tutelare l’arbitro aggredito dal calciatore FORESTI  Stefano e le ammende sono per loro insostenibili sotto il profilo economico.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, osserva.

Dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che i dirigenti di cui in epigrafe non si sono prodigati nel soccorrere l’arbitro che era stato aggredito da un calciatore della propria squadra, anche se tale aggressione non poteva da loro essere impedita e/o evitata, stante la repentinità del comportamento violento posto in essere dal calciatore.

In ogni caso, alla luce di quanto disposto dall’Art. 1 bis del CGS, i dirigenti della società reclamante avrebbero dovuto prodigarsi maggiormente rispetto a quanto fatto.

Le sanzioni del GS peraltro assai contenute si devono ritenere congrue in relazione agli abituali criteri di giudizio adottati da questa Corte e pertanto meritano di essere confermate.

Per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, si rileva che queste, oltre ad essere congrue, derivano dall’applicazione della normativa vigente.

Tanto premesso e ritenuto

                                                              RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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