C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 21/02/2019 – Delibera – Reclamo società ASD LODIVECCHIO Camp. 1° Categoria Gir. I Gara del 27.01.2019 tra ASD Lodivecchio / ASD Lodigiana C.U. n. 36 del CRL datato 31.1.2019

Reclamo società ASD LODIVECCHIO Camp. 1° Categoria  Gir. I

Gara del 27.01.2019 tra ASD Lodivecchio / ASD Lodigiana

C.U. n. 36 del CRL datato 31.1.2019

La ASD LODIVECCHIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara e comminato al calciatore, QUASSY AHONDJON, la squalifica per n. 3 gare, lamentando da un lato che la gara sarebbe terminata al 23° del secondo tempo per il timore dell'arbitro per la propria incolumità a causa dei ripetuti tentativi di aggressione da parte dei giocatori e dei dirigenti della Asd Lodigiana e dall'altro non ritenendo l'atto commesso dal proprio tesserato di gravità tale da giustificare la comminata squalifica.

Concludeva chiedendo l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo e la condanna della Asd Lodigiana alla perdita della gara per 0-3 nonchè l'annullamento della squalifica del calciatore QUASSY AHONDJON o in subordine la rideterminazione della stessa al minimo edittale.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva.

Il reclamo non merita di essere accolto.

I fatti così come esaurientemente esposti nel referto arbitrale devono essere ritenuti come effettivamente verificatisi sul terreno di gioco.

In buona sostanza si rileva che a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante la gara non si è interrotta al 23° del secondo tempo ma al contrario solo dopo il minuto 36 allorquando il Direttore di gara ha ritenuto di non essere più in grado di continuare oltre non essendo più nella condizione psicologica idonea per continuare a gestire la gara.

Anche il comportamento del tesserato QUASSY AHONDJON così come valutato dal G.S. sulla base del referto arbitrale che, come è noto costituisce fonte primaria di prova deve ritenersi atto connotato dalle caratteristiche della violenza e quindi meritevole della conferma della sanzione comminata.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello

RIGETTA

il reclamo e dispone l'addebito della tassa se versata.

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