C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 28/02/2019 – Delibera – Reclamo società CITTA’ DI SESTO Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 10 febbraio 2019 tra Città di Sesto / Oratorio Maria Regina C.U. n. 28 della Delegazione di Milano del 14 febbraio 2019
Reclamo società CITTA’ DI SESTO Camp. 3° Categoria Gir. C
Gara del 10 febbraio 2019 tra Città di Sesto / Oratorio Maria Regina
C.U. n. 28 della Delegazione di Milano del 14 febbraio 2019
La società CITTA' DI SESTO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato la perdita della gara a carico della società reclamante con il risultato di 0 - 3; penalizzando la società con un punto di penalizzazione; inibendo il dirigente STEDUTO Antonio Tito fino al 14 marzo 2019.
Rileva la reclamante che i fatti sarebbero diversi da quanto riportato sul terreno di gioco.
La Corte Sportiva di Appello, ritenuta la regolarità del reclamo, rileva che il reclamo deve essere rigettato e la decisione del Giudice Sportivo merita di essere confermata.
La dinamica dei fatti è chiara e risulta inequivocabile, dal referto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, l’addebito dei fatti accaduti ai calciatori della società Città di Sesto, che si sono resi responsabili di fatti violenti (un pugno all’avversario) nei confronti dei giocatori della società avversaria. La gravità degli accadimenti è comprovata dall’intervento della Polizia, che addirittura chiedeva ulteriori rinforzi.
La Corte Sportiva di Appello, ritenuto tutto quanto sopra
RIGETTA
il reclamo presentato e dispone l’addebito della tassa
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