C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 07/03/2019 – Delibera – Reclamo società ASD VEROLESE 1911 Camp. Giovanissimi Prov. U15 Gir. C Gara del 02.02.2019 tra GS Atletico Bassano / ASD Verolese C.U. n. 30 della Delegazione di Brescia datato 21.02.2019

Reclamo società ASD VEROLESE 1911 Camp. Giovanissimi Prov. U15 Gir. C

Gara del 02.02.2019 tra GS Atletico Bassano / ASD Verolese

C.U. n. 30 della Delegazione di Brescia datato 21.02.2019

La società ASD VEROLESE 1911 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, lamentando che non si era rifiutata di disputare la gara, bensì aveva manifestato la propria disponibilità a rinviare la gara per motivi di fair play verso la squadra avversaria che non aveva un numero sufficiente di calciatori per iniziare la gara stessa.

Questa Corte, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, anche alla squadra avversaria, osserva.

L’arbitro nel proprio rapporto, che come noto costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante, che entrambe le squadre si sono rifiutate di dare corso alla gara, ivi compresa quindi la ASD VEROLESE 1911, comunicando tale decisione all’arbitro.

A fronte di ciò, le deduzioni svolte dalla reclamante costituiscono mere allegazioni di parte, prive di valore probatorio.

Ne consegue che la decisione del GS è corretta e merita di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

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