C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 14/03/2019 – Delibera – Reclamo società ASD CASALE CREMASCO Camp. 2°Categoria Gir. I Gara del 24.02.2019 tra Casale Cremasco / Palazzo Pignano C.U. n. 32 della Delegazione di Cremona datato 28.02.2019

Reclamo società ASD CASALE CREMASCO Camp.  2°Categoria Gir. I

Gara del 24.02.2019 tra Casale Cremasco / Palazzo Pignano

C.U. n. 32 della Delegazione di Cremona datato 28.02.2019

La società ASD CASALE CREMASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato l’allenatore RILUCI Silvio sino al 15.04.2019, chiedendo la riduzione della squalifica in quanto l’allenatore avrebbe discusso con la direttrice di gara senza mai mancare di rispetto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Come si evince dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, è emerso in modo chiaro e dettagliato come, alla fine del primo tempo, mentre l’arbitro rientrava tranquillamente negli spogliatoi, l’allenatore della Casale Cremasco sig. RILUCI Silvio, arrivando con fare aggressivo dalla sua panchina, iniziava ad urlare già all’ingresso posto sotto la tribuna in modo che calciatori e spettatori potessero chiaramente sentire offese ed epiteti gravemente irriguardosi nei confronti dell’arbitro. Tale atteggiamento proseguiva all’interno degli spogliatoi e, nonostante l’invito del direttore di gara ad uscire, il sig. RILUCI si rifiutava di farlo reiterando il suo comportamento offensivo. Solo dopo grande insistenza, il RILUCI si allontanava continuando ad urlare e mantenendo lo stesso atteggiamento fortemente intimidatorio. Nel corso del secondo tempo lo stesso si posizionava dietro la propria panchina, continuando ad urlare frasi offensive nei confronti dell’arbitro.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del grave ed oltraggioso comportamento reiterato dall’allenatore, il ricorso non è meritevole di accoglimento e la sanzione comminata dal GS deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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