C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 14/03/2019 – Delibera – Reclamo società POL.OR.S. LUIGI CORSICO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 24 Febbraio 2019 tra Victoria MMVII / Pol.Or.S. Luigi Corsico C.U. n. 30 della Delegazione di Milano datato 28.02.2019

Reclamo società POL.OR.S. LUIGI CORSICO Camp. 3° Categoria Gir. A

Gara del 24 Febbraio 2019 tra Victoria MMVII / Pol.Or.S. Luigi Corsico

C.U. n. 30 della Delegazione di Milano datato 28.02.2019

La società POL.OR.S. LUIGI CORSICO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato la perdita della gara a carico di entrambe le società e ha comminato l'ammenda di € 150,00 nonché la squalifica per 10 giornate al calciatore TRIMBOLI Alessio.

Lamenta la reclamante che il proprio giocatore non avrebbe proferito alcuna frase dal contenuto discriminatorio e che l'arbitro, al termine della gara, avrebbe riferito al presidente della società dei dubbi circa la frase indicata.

La Corte Sportiva di Appello, ritenuta la regolarità del reclamo, osserva.

Ribadito che il referto è fonte primaria e privilegiata di prova, l'arbitro è chiaro nell'affermare la frase discriminatoria che ha comportato la sanzione comminata dal Giudice.

La decisione assunta deve essere pertanto confermata, alla luce dell'art. 11 comma 2 CGS

RIGETTA

il reclamo presentato e dispone l'addebito della tassa.

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