C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 21/03/2019 – Delibera – Reclamo società ASD FM PORTICHETTO Camp. 1° Categoria Gir. B Gara del 03.03.2019 tra ASD FM Portichetto / Real San Fermo Calcio 2010 C.U. n. 42 del CRL datato 07.03.2019

Reclamo società ASD FM PORTICHETTO   Camp. 1° Categoria Gir. B

Gara del 03.03.2019 tra ASD FM Portichetto / Real San Fermo Calcio 2010

C.U. n. 42 del CRL datato 07.03.2019

La società ASD FM PORTICHETTO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato al calciatore BRENNA Alessio tre giornate di squalifica lamentando che la squalifica è eccessiva in quanto il gesto compiuto da Brenna era stato involontario.

La Corte Sportiva di Appello, ritenuta la regolarità del reclamo, osserva.

L'arbitro sentito a chiarimenti da questa Corte ha precisato che il calciatore BRENNA era stato espulso dal terreno di gioco in quanto volontariamente aveva spinto con violenza un calciatore avversario da tergo mandandolo a sbattere contro la recinzione dal terreno di gara.

La gravità del suddetto comportamento giustifica la squalifica comminata al calciatore dal GS che merita pertanto di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it