C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 28/03/2019 – Delibera – Reclamo società REAL CINISELLO A.S.D. Camp. 2° Categoria Gir. Q Gara del 10.03.2019 tra Real Cinisello / F.C. Bresso C.U. n. 32 della Delegazione di Milano datato 14.03.2019

Reclamo società REAL CINISELLO A.S.D.   Camp. 2° Categoria Gir. Q

Gara del 10.03.2019 tra Real Cinisello / F.C. Bresso

C.U. n. 32 della Delegazione di Milano datato 14.03.2019

La società REAL CINISELLO A.S.D. ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione dell’ammenda di € 150,00 nei confronti della società reclamante per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti del direttore di gara e la squalifica dell'allenatore GRIMALDI Vincenzo fino al giorno 11/04/2019.

Nel proprio reclamo si sostiene che il Direttore di Gara non avrebbe tenuto un comportamento “consono” al suo ruolo e chiede quindi l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento delle decisioni

del G. S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Preliminarmente e come peraltro già evidenziato dalla stessa Società reclamante il ricorso è parzialmente inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lettera b relativamente alla squalifica dell'allenatore Sig. GRIMALDI Vincenzo.

Per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda a carico della Società, si osserva che dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, emerge in maniera chiara ed inequivocabile come si siano svolti i fatti oggetto di reclamo.

Le condotte tenute dai sostenitori del REAL CINISELLO A.S.D. meritano censura con conseguente conferma dei provvedimenti del G.S. in quanto equi.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo proposto in quanto inammissibile ed infondato e dispone l’addebito della relativa tassa.

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