F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0082/CFA pubblicata il 06 Maggio 2022 (motivazioni) – A.S.D. Roma Calcio a 5/Procura Federale

Decisione/0082/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0102/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mauro Mazzoni – Presidente

Maria Barbara Cavallo - Componente

Maria Luisa Garatti - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul Reclamo A.S.D. Roma Calcio a 5 avverso le sanzioni della penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2021/2022 e dell'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00), in esito al deferimento del Procuratore Federale del 20 Settembre 2021 -Prot.n. 1752/756pf20-21/GC/am - (Decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n. 0117 del 4 aprile 2022) visto il ricorso e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 4 maggio 2022 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi gli avvocati Cozzone e Roseti per la reclamante e l'avvocato Avigliano per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.ASD ROMA CALCIO A 5 ha presentato reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare n. 0117/TFN-SD/2021-2022 (Reg. Prot. n. 0110/TFN-SD/2021-2022), depositata (completa di motivazioni) il 4 aprile 2022, con la quale la società è stata condannata alla penalizzazione di quattro (4) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2021/2022, e all'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00), in esito al deferimento del Procuratore Federale del 20 Settembre 2021 (Prot. n. 1752/756pf20-21/GC/am).

2.La società premette che il deferimento di 4 dirigenti (Vendramin, Gonzalez Bortolett, Primavera e Ferrotti) e della ASD Roma CALCIO A 5, è stato causato dalla scoperta che due giocatori tesserati per la suddetta società (Filippo Teramo e Santiago Teramo), risultavano già tesserati per società affiliate alla federazione argentina.

Premette altresì che prima dell'inizio del dibattimento di primo grado, fissato per il 7 Ottobre 2021, la Procura Federale e la ASD ROMA CALCIO A 5 avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 127, comma 1, del C.G.S., che prevedeva una sanzione finale di 3 (tre) punti di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva 2021/2022, e di 2.000,00 (duemila/00) Euro di ammenda: accordo ritenuto congruo dall'Organo deliberante e suggellato con la Decisione n. 0039/TFN-SD/2021-2022, depositata lo stesso 7 Ottobre 2021, mentre i dirigenti venivano prosciolti da ogni accusa in quanto, come riportato con la Decisione n. 0045/TFNSD/2021-2022, depositata il 15 Ottobre 2021 non potevano sapere del tesseramento dei fratelli Teramo con altra federazione, trattandosi di cittadini italiani e residenti in Italia.

Con nota prot. n. 974 del 28 febbraio 2022, l'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo della F.I.G.C. ha comunicato al T.F.N. il mancato introito della sanzione pecuniaria irrogata alla ASD ROMA CALCIO A 5, da qui la fissazione del dibattimento con revoca dell’accordo e l’emissione della Decisione n. 0117/TFN-SD/2021-2022, del 4 aprile 2022, oggetto dell’odierno reclamo, che ha erogato le pene contestate.

3.Con il primo motivo di reclamo, la ASD ROMA CALCIO A 5 contesta l’impianto sanzionatorio della sentenza del T.N.F. in quanto ritiene di non avere alcuna responsabilità disciplinare, non potendo in alcun modo essere a conoscenza del tesseramento estero dei due calciatori (peraltro italiani), al pari dei dirigenti, che per questo sono stati prosciolti.

La reclamante impugna e contesta il deliberato del T.F.N. e l'indebito riconoscimento della responsabilità oggettiva della Società deferita per le condotte poste in essere dai calciatori, con le conseguenti sanzioni a scapito del club medesimo

Sul punto, viene contestato il riferimento alla decisione delle sezioni unite della CFA, richiamata dalla Procura Federale, che, in un caso analogo aveva analizzato approfonditamente il tema della responsabilità oggettiva delle società, confermando il principio di diritto espresso in più occasioni dal Tribunale, a mente del quale sussiste la responsabilità oggettiva della società nel caso in cui l'illecito disciplinare commesso dal tesserato ha riguardato direttamente l'attività sportiva della società medesima ed è stato indiscutibilmente diretto a recarle un giovamento (nel caso, in termini di utilizzazione (non consentita) di calciatori extracomunitari e in termini di risultati sportivi) (cfr. Decisione n. 58/CFA della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite; Tribunale federale nazionale — sezione disciplinare n. 66 del 02.12.2021).

Il vantaggio apportato alla società rappresenterebbe dunque, secondo le Sezioni Unite, quel quid pluris che consente di attribuirle una responsabilità di natura oggettiva per le condotte illecite dei suoi tesserati.

Secondo la reclamante, invece, vanno fatte valere le situazioni di assoluta eccezionalità, nelle quali il rapporto di tesseramento tra agente e Società abbia perso rilevanza, determinando il completo distacco tra l'attivo operare del primo ed il passivo subire della seconda, sicchè in questi casi la responsabilità in questione (limitatamente a quella singola e specifica fattispecie) incontra un innegabile limite applicativo, in senso totale o, quanto meno, parziale.

Questo sarebbe accaduto nel caso delle inchieste penali sul calcio scommesse, che non hanno vista riconosciuta alcuna responsabilità di tipo oggettivo in capo alla Società che sia mera titolare del vincolo di tesseramento ma che risulti completamente estranea alla condotta ed agli scopi del soggetto agente.

Nel caso di specie, secondo la reclamante, era evidente anche all’organo di primo grado che la A.S.D. ROMA CALCIO A 5 nulla sapesse (e potesse conoscere) circa i trascorsi dei sigg. Filippo e Santiago Teramo con Società appartenenti alla Federazione Nazionale Argentina.

La reclamante peraltro richiama – come già fatto in primo grado - il precedente di cui alla Decisione di questa Sezione n. 0036/CFA/2021-2022 (reclamo S.S.D. L84 s.r.l.), riguardante un caso analogo, dove la responsabilità oggettiva non era stata affermata proprio in ragione della impossibilità che la società potesse venire a conoscenza dei trascorsi dei calciatori tesserati.

4.Come secondo motivo, in subordine, la società si duole della eccessiva gravosità della sanzione e ne chiede il ridimensionamento alla sola ammenda, trattandosi di una decurtazione di punteggio eccessiva rispetto alla fattispecie contestata.

5. All’udienza del 4 maggio 2022, tenutasi in video conferenza con la partecipazione e la discussione dei difensori delle parti avvocati Cozzone e Roseti, nonché dell’avv. Avigliano per la Procura Federale, il Collegio ha introitato la causa per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6.La decisione di primo grado va confermata, in quanto il suo impianto motivazionale è corretto.

Va ribadito che il deferimento da parte della procura è avvenuto ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 6 del CGS, per cui “1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali; 2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.”

Anche se i dirigenti sono stati assolti, la società reclamante è stata ritenuta responsabile per la circostanza che i fratelli Teramo, calciatori con essa tesserati (peraltro per la prima volta presso la nostra federazione, come risulta dagli atti) abbiano reso dichiarazioni false circa il loro precedente tesseramento in altra federazione.

Ciò, tuttavia, a parere del Collegio – che fa propria la motivazione resa dal TNF – non vale a escludere l’applicazione della responsabilità nota come oggettiva, la quale presuppone che sussista un nesso eziologico tra il danno arrecato (nel caso, alla Federazione, sia pure per la violazione delle regole) e gli autori della condotta, che sono le società, i calciatori, i dirigenti

Se non fosse così, ossia, se ogni volta che si verifica una violazione, l’ordinamento sportivo dovesse accertare non tanto il dolo, ma anche la colpa dei vari agenti, esso perderebbe di certezza e autorevolezza: la responsabilità oggettiva rappresenta quindi il presupposto di tutto il sistema di giustizia sportiva e può essere ridimensionata solo nei casi di cui all’art. 7 CGS (scriminante o attenuante della responsabilità della società), in base al quale al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.

Orbene, va detto che nel caso concreto la violazione delle regole sportive da parte dei calciatori è incontestata (circostanza debitamente analizzata dal TNF nella decisione impugnata).

Va altresì aggiunto che la ASD ROMA CALCIO A 5 per “scriminarsi” non fa alcun riferimento all’art. 7 bensì invoca un precedente che, come già ha avuto modo di affermare il TNF, non è applicabile sia perché riguarda una fattispecie diversa sia perché anteriore alla decisione delle sezioni unite n. 58/2022.

In altre parole, la reclamante invoca una sorta di causa di forza maggiore, costituita dall’impossibilità di verificare il precedente tesseramento dei fratelli Teramo, ma non dimostra in alcun modo che il sistema organizzativo societario fosse tale da consentire di scriminare la società, a nulla valendo quella che soggettivamente è ritenuta circostanza eccezionale, ma sotto un profilo oggettivo è circostanza che dimostra che il soggetto in questione non ha dato prova di saper gestire i rapporti con i propri tesserati.

Da qui la responsabilità oggettiva secondo il modello di cui alla citata pronuncia delle Sez. Unite di questa Corte, decisione n. 58/2022, per cui può ritenersi che l’art. 6 del CGS, che assurge a referente di carattere generale per quanto concerne la responsabilità disciplinare dei sodalizi sportivi scaturente dalla inosservanza dei comportamenti imposti dalla normativa di settore per assicurare la salvaguardia e la conservazione dei valori fondamentali che informano lo sport e la sua pratica, distingua tre differenti ipotesi:

- il primo comma, configura la responsabilità c.d. “diretta” della società, la quale risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. Essa trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure). Tale ipotesi di responsabilità è stata sempre inquadrata dalla giurisprudenza sportiva come ipotesi di responsabilità oggettiva;

- le tre ipotesi distribuite nei commi 2, 3 e 4, sono state tradizionalmente attratte al modello della “responsabilità oggettiva” in quanto esponevano il sodalizio a conseguenze sanzionatorie per atti o fatti riferibili a soggetti “interni” o “esterni” alla propria struttura/organizzazione senza però riconoscere rilievo alcuno all’elemento soggettivo”.

La stessa decisione ben chiarisce il rapporto tra art. 6 e art. 7 CGS, stabilendo che  dal confronto tra l’art. 4, commi 2 e 3 del soppresso CGS e l’art. 6, commi 2 e 3 del CGS in vigore emerge la soppressione del termine “oggettivamente”; il nuovo art. 7 del CGS, che si applica a tutte le ipotesi di cui all’art. 6, rubricato “Scriminante o attenuante della responsabilità della società”, prevede che il Giudice Sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, valuti l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto FIGC. In attuazione di tale ultima disposizione, il Consiglio Federale ha approvato le linee guida (C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019), dettando una serie principi ai quali le società dovranno attenersi nell’adozione di c.d. “Modelli di prevenzione”. Il rispetto delle linee guida consente di accertare un’assenza di colpa in capo alle società. Queste ultime dovranno, dunque, provare di aver attivato ed effettivamente, correttamente ed appropriatamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali, da consentire da un esame concreto della fattispecie un esimente o attenuazione di responsabilità.

Si tratta di un modello di responsabilità (che ha riscontri anche nell’ordinamento civile ex artt. 2047 e 2048 c.c. al pari della responsabilità della PA per atto illegittimo) in cui si presume la sussistenza dell’elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società. Si verifica, quindi, un’inversione dell’onere della prova, atteso che non è l’organo inquirente a dover provare la colpa della società, ma è quest’ultima, che per andare esente da responsabilità, deve provare l’assenza di colpa.

L’art. 6, commi da 2 a 4 del CGS in vigore, applicabile (comma 2) al caso di specie, configura quindi un sistema basato su una forma di attribuzione della responsabilità meno rigida, ancorata alla c.d. “colpa organizzativa”.

E’ quindi compito del giudice sportivo verificare se vi sia stata un’incapacità della società nel prevenire l’illecito che si è verificato, per cui l’accertamento circa un eventuale deficit organizzativo rispetto ad un “modello di diligenza esigibile” configurerà quella rimproverabilità posta a fondamento della fattispecie sanzionatoria.

A differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, è la mancata adozione del modello organizzativo da parte della società che qualifica la sua responsabilità quale oggettiva in senso stretto, mentre laddove viene adottato se ne verifica un suo affievolimento, demandandosi agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS. Ove tale accertamento risulti negativo, riespande anche in tal caso la responsabilità di tipo oggettivo.

6.1. Orbene, nel caso concreto, la prova contraria – se così può chiamarsi - fornita dalla società è stata limitata all’affermazione della impossibilità del controllo della veridicità delle dichiarazioni dei calciatori e all’assenza di un legame tra questi ultimi e la società, ma tale prospettazione stride con un modello di responsabilità che – come detto - non può basarsi sulle mere difese degli incolpati per consentire di andare esenti da responsabilità, presupponendo invece la prova di aver posto in essere un modello organizzativo, gestionale e di controllo come previsto dall’art. 7 CGS.

L’equivoco nel quale incorre la reclamante sta tutto qui, anche in forza di un precedente di questa Sezione che aveva in qualche modo aperto la strada a una ipotesi di forza maggiore che le Sezioni Unite, nella ricomposizione del sistema, hanno attualmente ritenuto non essere idoneo a scardinare il sistema di responsabilità di cui all’art. 6 CGS.

D’altra parte, nel caso di specie, vi è anche il diretto collegamento tra l’illecito disciplinare dei tesserati e il vantaggio conseguito dalla società, posto che, incontestatamente, entrambi hanno giocato partite del campionato in corso.

6.2. La sanzione per la ASD ROMA CALCIO A 5 deve quindi essere confermata.

7.In ordine al motivo subordinato, di riduzione dei punti di penalizzazione comminati per lasciare solo l’ammenda, va respinto, stante la congruità dello stesso in relazione al tipo di violazione commessa dai calciatori e utilizzata dalla squadra, e tenuto conto in sede di Accordo che la Procura Federale e la ASD ROMA CALCIO A 5 avevano raggiunto ai sensi dell'art. 127, comma 1, del C.G.S., era prevista una sanzione finale di 3 punti di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva 2021/2022.

Il comportamento della società, che a distanza di pochi mesi contesta in astratto una penalizzazione molto simile a quella che essa stessa aveva ritenuto congrua, non consente di provvedere diversamente in ordine a detta penalizzazione.

8. Per le suesposte ragioni, si conferma integralmente la decisione reclamata, respingendosi il reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Maria Barbara Cavallo                                               Mauro Mazzoni

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it