F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0083/CFA pubblicata il 09 Maggio 2022 (motivazioni) – Procura Federale/Michele Ulian – ASD Calcio Ruda
Decisione/0083/CFA-2021-2022
Registro procedimenti n. 0100/CFA/2021-2022
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Angelo De Zotti - Componente (relatore)
Silvia Coppari – Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0100/CFA/2021-2022 proposto dal Procuratore Federale Interregionale
contro
sig. Michele Ulian e la società ASD Calcio Ruda,
avverso la pronuncia di proscioglimento del sig. Michele Ulian e della società ASD Calcio Ruda, per quest’ultima soltanto relativamente al capo di incolpazione a titolo di responsabilità diretta per gli atti e comportamenti posti in essere dal suo presidente; seguito deferimento della Procura Federale proc. n. 241pfi21-22 del 23.2.2022 (Decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Com. Uff. n. 97 del 31 marzo 2022);
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 29.04.2022, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti e udito l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale e l’Avv. Arianna Riva per il Sig. Michele Ulian e per la società ASD Calcio Ruda; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’atto di deferimento datato 23 febbraio 2022 la Procura Federale, richiamate le risultanze probatorie acquisite, ha contestato ad alcuni giocatori tesserati dalla ASD Calcio Ruda, la condotta disciplinarmente rilevante mantenuta nel corso della gara, svoltasi in data 19 settembre 2021, contro la USD Mladost SZ consistita nell’utilizzo nei confronti del calciatore Andrea Delos, tesserato per la suddetta società, di espressioni offensive e discriminatorie per motivi di razza.
1.1. L’indagine svolta in quel contesto dalla Procura, ha altresì consentito di accertare che tre soggetti non tesserati per la società ASD Calcio Ruda avevano preso parte ad una pluralità di gare, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, svolgendo mansioni di massaggiatore, dirigente addetto all’arbitro o dirigente accompagnatore ufficiale.
1.2. Le suddette condotte, in base all’istruttoria svolta dalla Procura, sono state ritenute ascrivibili al consapevole consenso e comunque all’omissione di ogni doveroso controllo da parte del Presidente pro tempore Michele Ulian.
1.3. Pertanto al Presidente Michele Ulian è stata contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere consentito, e comunque non impedito, che i sig.ri Giorgio Turchetti, Mauro Tel e Luciano Bidussi svolgessero, il primo, il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della società ASD Calcio Ruda, il secondo, il ruolo di assistente all’arbitro della società e il terzo il ruolo di massaggiatore, nonostante nessuno di loro fosse tesserato per la società ASD Calcio Ruda, come accertato, in occasione di ben 28 gare, tutte elencate nell’atto di deferimento.
1.4. Analoga sorte è toccata alla Società ASD Calcio Ruda, chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Michele Ulian, Giorgio Turchetti, Mauro Tel e Luciano Bidussi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
1.5. Per questa parte del deferimento sia il Presidente Ulian che la ASD Calcio Ruda hanno promosso reclamo dinanzi al TFT presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, il primo chiedendo di essere prosciolto da ogni contestazione, e la seconda di essere anch’essa discolpata nonché, in subordine, di essere ammessa al patteggiamento di cui all’art. 127 C.G.S., concordato con la Procura nella misura di euro 400,00 pari alla riduzione di un terzo della sanzione edittale.
2. Con decisione n. 5/TFT 2021/2022, adottata nella riunione dell’8 marzo 2022, oggetto del presente appello, il Tribunale Federale Territoriale ha prosciolto il deferito sig. Michele Ulian, ritenendolo non responsabile delle condotte a lui addebitate e ha respinto parzialmente l’accordo ex art. 127 C.G.S., riducendo la sanzione dell’ammenda a carico della ASD Calcio Ruda alla minor somma di € 250,00 in ragione del presupposto proscioglimento del sig. Michele Ulian.
2.1 Tale decisione costituisce oggetto di reclamo in appello da parte della Procura Federale, che ne chiede la riforma per il seguente motivo:
Illogicità, contraddittorietà ed errata motivazione circa l’insussistenza della responsabilità dichiarata nei confronti del sig. Michele Ulian nonché erronea valutazione circa l’insussistenza della responsabilità diretta della ASD Calcio Ruda, con conseguenziale applicabilità del disposto di cui all’art. 6, comma 1 del C.G.S., in relazione al disposto dell’art. 37 comma 1^ delle N.O.I.F.
3. Sostiene la Procura che l’addebito mosso al sig. Ulian tiene conto di tre parametri: il numero di soggetti non tesserati (3) che frequentavano la società Calcio Ruda; la qualità della loro opera all’interno della medesima società (dirigente accompagnatore, assistente all’arbitro, massaggiatore), il numero di gare nelle quali costoro avevano prestato la propria opera (complessivamente 28). Tutti fatti contestati nell’atto di deferimento. Sussiste, inoltre, un ulteriore paramento, non evocato, ma logicamente presupposto: la dimensione della società, avente un perimetro operativo modesto (quale quello consueto per le società dilettantistiche). Il combinato disposto di tali elementi illustrava una situazione di fatto che non poteva non evidenziare che il Presidente fosse soggetto perfettamente consapevole delle irregolarità che si andavano a commettere all’interno della ASD Calcio Ruda per decine e decine di gare.
3.1. Il Giudicante di prime cure, nondimeno, ha ritenuto che l’ordinamento sportivo non ammette forme di imputazione del fatto diverse da quelle codificate e che non è possibile “estendere l’applicazione di regole di condotta aventi precisi destinatari a soggetti ulteriori rispetto a quelli per i quali sono state dettate, in assenza di prova che l’interessato abbia personalmente consentito il comportamento violativo della norma ovvero che abbia tenuto la lamentata condotta omissiva”, pena l’inammissibile ricorso ad una forma di responsabilità oggettiva non prevista dalla disciplina dell’art. 5 C.G.S..
3.2. Sulla scorta di tale motivazione, pertanto, il Tribunale ha concluso che al Presidente della ASD Calcio Ruda non possono essere estese le responsabilità che sarebbero di altri soggetti e tanto anche perché nella società ci sarebbe stato un soggetto che avrebbe curato i tesseramenti.
4. La parte appellata, in persona del sig. Michele Ulian, contesta i motivi di appello e, con memoria depositata il 26 aprile, chiede dichiararsi l’inammissibilità del reclamo o, nel merito, la sua infondatezza, per i motivi esposti nella decisione reclamata.
4.1. Quanto alla ASD Calcio Ruda, essa chiede, preliminarmente, dichiararsi l’inesistenza dell’appello e la conferma della cosa giudicata; in subordine, il rigetto del reclamo e, in ulteriore subordine, la conferma dell’accordo intervenuto con la Procura Federale, ai sensi dell’art. 127 C.G.S., prima dell’inizio del dibattimento di primo grado ma, successivamente rigettato dal giudice di prime cure, con conseguente riduzione di un terzo della sanzione base, per un totale complessivo di € 400,00.
5. All’udienza del 29 aprile 2022, svoltasi in modalità telematica, le parti hanno discusso dell’eccezione di inammissibilità del reclamo e, nel merito, hanno ribadito le rispettive posizioni, concludendo nei termini passati in rassegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il reclamo della Procura Federale è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
6.1. Secondo l’ordine logico delle questioni dedotte in giudizio, preliminarmente va esaminata la posizione del deferito Michele Ulian.
6.2. Questi è stato incolpato della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per la condotta commissiva ovvero omissiva consistente nell’avere, nella sua veste di presidente pro tempore della società, consapevolmente permesso a ben tre soggetti non tesserati di svolgere, non saltuariamente ma con evidente continuità, in un numero notevole di incontri (28) i compiti evidenziati nell’atto di deferimento.
Egli si è difeso, in prime cure, sostenendo, con successo, che l’ordinamento sportivo non ammette forme di imputazione del fatto diverse da quelle codificate, né si potrebbe “estendere l’applicazione di regole di condotta aventi precisi destinatari a soggetti ulteriori rispetto a quelli per i quali esse sono state dettate, in assenza di prova che l’interessato abbia personalmente consentito il comportamento violativo della norma ovvero che abbia tenuto la contestata condotta omissiva”, pena l’inammissibile ricorso ad una forma di responsabilità oggettiva non prevista dalla disciplina dell’art. 5 C.G.S..
6.3.Tesi, come detto, condivisa dal giudice di prime cure che, sulla scorta di tale motivazione, con la pronuncia gravata ha affermato che al Presidente della società Calcio Ruda non possono essere estese le responsabilità che sarebbero di altri, e tanto anche perché nella società ci sarebbe stato un soggetto che avrebbe curato i tesseramenti.
6.4. La decisione, tuttavia, sostiene la Procura federale appellante, è erronea ed ingiusta per due dirimenti ragioni.
6.4.1. La prima è data dal fatto che la motivazione del giudizio si affida a concetti eterogenei e contraddittori là dove evoca, da un lato, la riserva di legge, e dall’altro l’assenza di prova circa la consapevolezza del sig. Michele Ulian in merito all’omesso tesseramento degli altri soggetti deferiti. Il che arreca un vulnus determinante alla motivazione, in quanto nella stessa non è evincibile in alcun modo se il giudice di prime cure abbia prosciolto il sig. Ulian perché non reputa ammessa la responsabilità per fatto altrui, o, viceversa, perché il fatto posto a base dell’incolpazione, per fatto proprio, non sarebbe provato.
6.4.2.La seconda è rappresentata dal fatto che, senza escludere o negare la rilevanza disciplinare della condotta contestata ai soggetti deferiti, la decisione, con un suggestivo rimpallo argomentativo, esclude che ambedue i soggetti deferiti siano responsabili dei fatti loro contestati: il primo perché la responsabilità sarebbe di altri soggetti non meglio identificati e la seconda perché non risponde direttamente dei fatti addebitati al presidente Ulian, rappresentante legale della stessa società, ma solo dell’operato dei dirigenti e dei tesserati nonché dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2^ (art. 6, comma 2, CGS).
6.4.3. Tesi, quella appena sopra riportata, che non solo non tiene conto del fatto che l’addebito a carico del sig. Michele Ulian è riferito ad una condotta commissiva ovvero omissiva diretta e personale dello stesso (si veda la descrizione del deferimento), ma che la responsabilità della società non è soggettivamente diretta, come si assume, né potrebbe esserlo, atteso che essa agisce attraverso i propri organi che la rappresentano o attraverso dirigenti e tesserati che operano per la stessa società. Il sintagma “direttamente” contenuto nella norma indica, infatti, che la responsabilità della società è direttamente riflessa ovvero ad essa riversata oggettivamente nella stessa misura in cui quella responsabilità è imputata e accertata in capo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 C.G.S.
6.4.4. Se infatti si assumesse, come nella memoria difensiva della parte resistente, che la responsabilità disciplinare è diretta della società e non delle persone fisiche che la rappresentano, e quindi nella specie del Presidente Ulian, non si comprenderebbe di quale condotta sanzionabile la ASD Calcio Ruda possa essere chiamata a rispondere, posto che i soggetti che hanno svolto le mansioni che hanno portato al deferimento della società non sono tesserati per la ASD Calcio Ruda.
6.4.5. È chiaro, quindi, che i due piani e i diversi livelli di responsabilità, vale a dire quello diretto e personale del presidente Ulian e quello indiretto e riflesso, nel senso sopra chiarito, della ASD Calcio Ruda, non possono essere commisti e reciprocamente esclusi, ma vanno tenuti distinti e accertati, prescindendo dalla confusa commistione e dal rimpallo della responsabilità, da ciascuno negata, che tanto la decisione appellata quanto gli argomenti difensivi delle parti resistenti in questa sede ripropongono.
6.4.6. Infatti, l’esito paradossale della decisione appellata è che nessuno degli incolpati finisce per rispondere dei fatti addebitati. Infatti, il sig. Ulian viene prosciolto per non essere responsabile personalmente dei fatti dei quali è incolpato e neppure la società Calcio Ruda ne risponde perché non ne è responsabile il suo presidente nonché legale rappresentante. E non inganni il fatto che alla società sia stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 250,00, così ridotta per il proscioglimento del sig. Michele Ulian, perché questa sanzione si riferisce ai diversi fatti contestati ai calciatori deferiti per la pronuncia delle frasi di stampo razzista, come spiegato nelle premesse di fatto riportate nella presente decisione.
7. Chiarito tutto quanto precede e il criterio discretivo che il Collegio intende applicare nell’accertamento dei fatti oggetto del deferimento, risulta evidente dalla lettura complessiva degli atti che i fatti posti a base del deferimento del Presidente Ulian sussistono e sono incontestabili, poiché non solo c’è prova documentale della conoscenza che il deferito aveva dell’impiego di soggetti non tesserati - avendo il predetto partecipato a almeno tre gare svolgendo le funzioni di dirigente accompagnatore con i tre soggetti non tesserati - ma altresì perché ha utilizzato senza mai verificarne il legittimo impiego la terna, costituita dai sig.ri Giorgio Turchetti, Mauro Tel e Luciano Bidussi, in ben 28 competizioni e non si può escludere che questo comportamento disciplinarmente sanzionabile sarebbe proseguito senza l’emersione dello stesso in occasione dei gravi fatti occorsi nella gara tra la ASD Calcio Ruda e la US Mladost, che ha generato, per altri diversi motivi e nei confronti di altri tesserati, l’odierno deferimento.
7.1. Né vale obiettare che nella specie, contestando la specifica condotta omissiva, sarebbe stata violata la riserva di legge, dando corso all’imputazione per fatti che non sono ex lege sanzionabili, perché, a differenza di quanto si sostiene nelle difese del sig. Ulian, è assolutamente chiaro che le imputazioni contestate nell’atto di deferimento sono precise in punto di fatto e sono giuridicamente riferibili alla violazione della norma ivi richiamata, vale a dire dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.
7.2. Allo stesso modo non vale sostenere che la responsabilità addebitata al sig. Ulian, nella veste di presidente e legale rappresentante della piccola società dilettantistica, sarebbe dovuta ricadere sul soggetto, non meglio indicato, addetto al tesseramento. E questo non soltanto perché, come osserva la Procura, l’addetto al tesseramento è solo un esecutore delle decisioni della società e quindi del suo presidente, ma anche perché l’addebito non riguarda, sotto qualsivoglia profilo, il tesseramento dei tre soggetti in questione ma il mancato tesseramento degli stessi, che è riferibile alla condotta commissiva o omissiva contestata al presidente Michele Ulian.
7.3. Alla stregua di quanto precede la decisione reclamata è erronea e va quindi riformata nel senso e con l’applicazione al deferito delle conseguenti sanzioni, determinate nella misura di cui al dispositivo.
8. Accertata la responsabilità disciplinare del sig. Michele Ulian occorre definire anche la posizione della società ADS Calcio Ruda, che resiste in giudizio formulando le conclusioni di cui in premessa e quindi, nell’ordine: l’inesistenza dell’appello e la conferma della cosa giudicata; in subordine, il rigetto del reclamo, in ulteriore subordine e denegata ipotesi, la conferma, ai sensi dell’art. 127 C.G.S., dell’accordo già raggiunto con la Procura Federale prima dell’inizio del dibattimento di primo grado e rigettato dal giudice di prime cure, con riduzione di un terzo della sanzione base dell’ammenda per un totale complessivo di € 400,00.
8.1. Accedendo alla domanda principale e procedendo nell’ordine anzidetto, occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità, ovvero di inesistenza dell’appello e di conferma della cosa giudicata. Eccezione che fa leva sulla mancata notifica dell’appello stesso alla A.S.D. Calcio Ruda, posto che, si sostiene, l’unica notifica effettuata è stata indirizzata al solo Presidente personalmente e che la Società non è stata destinataria di notifica, neppure attraverso la figura del suo Presidente “nella sua veste di legale rappresentante della Società”.
8.2. L’eccezione di inammissibilità dell’appello - così meglio qualificata piuttosto che di inesistenza, trattandosi di censura riferita al supposto vizio della notifica - è destituita di fondamento per più ragioni.
8.3. In primo luogo, perché la notifica del deferimento, indirizzata al sig. Michele Ulian senza specificare la doppia veste, personale e di rappresentante legale della ASD Ruda, è stata effettuata all’indirizzo pec della società e, si deve presumere, anche del suo rappresentante legale Michele Ulian. Il deferimento contiene, peraltro, tutti gli elementi per rendere noto al destinatario della pec che l’appello riguarda sia il capo della decisione di proscioglimento del sig. Ulian che la conseguenziale pronuncia di respingimento dell’accordo ex art. 127 C.G.S. assunta nei confronti della ASD Calcio Ruda. Ne consegue che la notifica è provata e che essa ha raggiunto, e messo in condizione entrambe le parti deferite, di avere piena conoscenza del contenuto del giudizio d’appello instaurato nei loro confronti.
8.4. In secondo luogo perché, come è già implicito nella motivazione del punto precedente, è evidente che essa notifica ha perfettamente raggiunto il suo scopo, avendo consentito sia al presidente Ulian - che peraltro ha rilasciato procura a resistere in giudizio nella doppia veste personale e di rappresentante legale della ASD Calcio Ruda - che a quest’ultima, per suo tramite, di formulare tutte le eccezioni e le difese che riguardano la stessa Società, tra cui, anche se formulata in estremo subordine, quella di riproporre l’accordo ex art. 127 C.G.S. intervenuto in prime cure e respinto parzialmente dal Tribunale Territoriale Regionale.
8.5. Accordo, quello citato, che, accettato espressamente da ambedue le parti, avrebbe potuto dar luogo ad una pronuncia di riforma, sul punto specifico, della decisione di prime cure, implicando tale accordo la rinuncia implicita della parte resistente a tutte le questioni pregiudiziali e di merito già passate in rassegna da questa Corte.
8.6. Conclusione, quest’ultima, alla quale, nondimeno, il Collegio ha meditatamente ritenuto di non poter accedere. In primo luogo, perché nel rispetto delle conclusioni della parte resistente, l’adesione all’accordo è stata prospettata come richiesta subordinata e non come domanda principale. In secondo luogo, perché, a rigore, questo punto della decisione appellata non è oggetto di reclamo, avendo la Procura chiesto la riforma della decisione appellata, in parte qua, nella forma aggravata dell’ammenda, come conseguenza della più grave responsabilità accertata nei confronti del sig. Michele Ulian e dunque enunciando unicamente una mera disponibilità ad aderire al suddetto accordo. In terzo luogo, perché dalla lettura dell’art. 127 C.G.S. e nello specifico dal comma primo, si ricava che l’applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento è prevista “successivamente alla notifica dell’atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, potendo l’incolpato accordarsi con la Procura Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura”. Formulazione che sembra escludere implicitamente la possibilità che l’accordo in questione possa essere riproposto, come tale, nel giudizio d’appello. Ciò che rende dubbio e necessario un approfondimento che in questa sede, attesa la sostanziale irrilevanza della questione, si reputa ultroneo.
9. Per effetto della decisione di accoglimento del reclamo della Procura nei confronti del sig. Michele Ulian, e della maggiore responsabilità che ricade sulla ASD Calcio Ruda, la sanzione dell’ammenda nei confronti della Società va determinata, come richiesto dalla Procura Federale, e come incidentalmente determinata nell’accordo ex art. 127 C.G.S., nella misura di euro 400,00.
P.Q.M.
accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Michele Ulian la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e alla A.S.D. Calcio Ruda la sanzione dell'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.
L'ESTENSORE
Angelo De Zotti IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce