C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 04/04/2019 – Delibera – Reclamo società ASD CALCIO SANTO STEFANO Camp 1° Categoria Gir. I Gara del 17.03.2019 tra Castelvetro Incrociatello /ASD Calcio Santo Stefano C.U. n. 45 del CRL datato 21.03.2019

Reclamo società ASD CALCIO SANTO STEFANO  Camp  1° Categoria Gir. I 

Gara del 17.03.2019 tra Castelvetro Incrociatello /ASD Calcio Santo Stefano

C.U. n. 45 del CRL datato 21.03.2019

La società ASD CALCIO SANTO STEFANO ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate al calciatore BOTTINI Damiano per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario, sostenendo che le spinte effettuate non avevano il connotato della violenza e non provocavano alcun danno.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva che, sebbene il calciatore abbia più volte spinto a gioco fermo un avversario, alla luce dei criteri abitualmente applicati, ritiene di dover seppur lievemente mitigare la sanzione comminata.

Tutto quanto premesso e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIDUCE

la sanzione comminata a due gare a carico del calciatore BOTTINI Damiano e dispone la restituzione della tassa regolarmente versata.

 

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