C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 04/04/2019 – Delibera – Reclamo società MASSERONI MARCHESE Camp. Giovanissimi Reg. U15 Gir. A Gara del 10.03.2019 tra Sedriano / Masseroni Marchese C.U. n. 43 del CRL datato 14.03.2019

Reclamo società MASSERONI MARCHESE   Camp. Giovanissimi Reg. U15 Gir. A

Gara del 10.03.2019 tra Sedriano / Masseroni Marchese

C.U. n. 43 del CRL datato 14.03.2019

La società MASSERONI MARCHESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato una gara a porte chiuse per frasi discriminatorie e volgari nei confronti di un calciatore avversario – sanzione poi sospesa ex art 16 comma 2 bis e per aver squalificato per una gara il sig. CAMALLE NOGUERA Andriu Danile, lamentando che la sanzione è eccessiva e chiedendone l'annullamento.

La Corte Sportiva di Appello, ritenuta la regolarità del reclamo, osserva.

La sanzione della squalifica per una gara non può essere impugnata ex art 45 comma 3 lett. A CGS, e pertanto il ricorso, limitatamente a tale impugnazione, è da considerarsi inammissibile.

La dinamica di quanto accaduto non giustifica l'applicazione dell'art. 11 comma 3 del CGS, che punisce le società responsabili di cori, grida ovvero ogni altra manifestazione che siano per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione, e pertanto la sanzione di cui all'art. 18 lett. d) – una gara a porte chiuse.

Emerge chiaramente che il giocatore Grimoldi Amanuel abbia chiesto la sostituzione per aver ricevuto un'espressione a sfondo razziale, ma non di dimensione tale da giustificare la fattispecie sopra richiamata.

Questa Corte, pertanto, ritenendo che l'espressione sia comunque grave e lesiva della persona del giocatore, in parziale accoglimento del ricorso

COMMINA

la sanzione dell'ammenda di € 100,00 e conferma la sanzione della squalifica per una gara a carico del giocatore CAMALLE NOGUERA Andriu Daniele.

Dispone l’accredito della relativa tassa.

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