C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 04/04/2019 – Delibera – Reclamo società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. Camp. Giovanissimi Reg. U14 Gir.B Gara del 17.03.2019 tra U.S.D. Olginatese / Calcio Lecco 1912 S.r.l. C.U. n. 45 del CRL datato 21.03.2019
Reclamo società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. Camp. Giovanissimi Reg. U14 Gir.B
Gara del 17.03.2019 tra U.S.D. Olginatese / Calcio Lecco 1912 S.r.l.
C.U. n. 45 del CRL datato 21.03.2019
La società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che, in relazione alla gara in epigrafe, ha comminato la squalifica per 3 gare a carico del calciatore sig. GALLUCCIO Christian, per avere trattenuto per un braccio l’arbitro, sostenendo che tale condotta non deve essere considerata ingiuriosa ed irriguardosa.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva che la condotta del calciatore è pienamente provata e confermata da quanto emerge dal referto arbitrale, avendo il GALLUCCIO Christian effettivamente trattenuto per un braccio il direttore di gara con l’intento di farlo voltare contro la sua volontà.
Il reclamo non può pertanto essere accolto e la sanzione comminata deve essere confermata.
Per quanto sopra esposto e ritenuto la Corte Sportiva di Appello
RIGETTA
il ricorso e dispone l'addebito della relativa tassa.
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