C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 11/04/2019 – Delibera – Reclamo 1913 SEREGNO CALCIO Camp. Giovanissimi Reg. U15 Gir. B Gara del 03.03.2019 tra Seregno Calcio / Cisanese C.U. n. 43 del CRL datato 14.03.2019

Reclamo 1913 SEREGNO CALCIO Camp. Giovanissimi Reg. U15 Gir. B

Gara del 03.03.2019 tra Seregno Calcio / Cisanese

C.U. n. 43 del CRL datato 14.03.2019

La società 1913 SEREGNO CALCIO ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha disposto l’omologazione del risultato della gara ottenuto sul terreno di gioco respingendo il reclamo della società proposto; a sostegno dell’impugnazione affermava che l’arbitro aveva errato nell’assegnare un calcio di rigore alla squadra avversaria in quanto il fallo era avvenuto fuori dall’area di rigore.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, esperiti gli incombenti di rito, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, non emerge assolutamente alcun errore del direttore di gara in relazione alla concessione del calcio di rigore alla squadra avversaria.

Peraltro, trattasi di errore tecnico che non può essere oggetto di vaglio da parte della giustizia sportiva.

Ne consegue che il reclamo non può trovare accoglimento con conferma della decisione impugnata.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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