C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/04/2019 – Delibera – Reclamo società ATLETICO LISCATE Camp. 2°Categoria Gir. R Gara del 31.03.2019 tra Centro Schuster / Atletico Liscate C.U. n. 35 della Delegazione di Milano datato 04.04.2019

Reclamo società ATLETICO LISCATE Camp.  2°Categoria Gir. R

Gara del 31.03.2019 tra Centro Schuster / Atletico Liscate

C.U. n. 35 della Delegazione di Milano datato 04.04.2019

La società ATLETICO LISCATE ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore, PARIGI Stefano, per quattro gare, lamentando che la squalifica è ingiusta in quanto il calciatore non aveva avuto alcun contatto fisico con l’arbitro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, esperiti gli incombenti di rito, osserva.

Il reclamo non può trovare accoglimento in quanto come è stato chiaramente affermato dall’arbitro nel proprio rapporto, il PARIGI dopo essere stato espulso per comportamento irriguardoso, ha ritardato volontariamente l’uscita dal terreno di gioco e posizionatosi in tribuna ha insultato l’arbitro stesso

Tale comportamento giustifica la squalifica comminata al calciatore dal GS che pertanto merita di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

 

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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