C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 13/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE dell’8 ottobre 2018 a carico di: – Ennio Luciano VANELLI, all’epoca dei fatti tesserato presso la USD Grumellese quale Direttore Sportivo, per rispondere della violazione di cui all’Art.1 bis, comma 1, per aver concorso nella illegittima operazione di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Roberto Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D’Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima; – Angelo BONOMELLI, all’epoca dei fatti Segretario dello USD Grumellese, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per aver concorso nella illegittima operazione di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Roberto Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D’Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima; – Roberto DODAJ, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per aver concorso nella illegittima operazione del proprio trasferimento a titolo definitivo dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D’Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima; – Manuel TOTI, all’epoca dei fatti tesserato presso l’A.S.D. Calcio San Paolo D’Argon quale Direttore Sportivo, per rispondere della violazione di cui all’Art.1 bis, comma 1, per aver concorso nella illegittima operazione di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Roberto Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D’Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima; – Alberto VESCOVI, dirigente dello ASD Telgate Sir Met, per rispondere della violazione di cui all’Art.1 bis, comma 1, per aver concorso nella illegittima operazione di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Roberto Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D’Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima; – Giulio TEBALDI, Presidente della A.S.D. Calcio San Paolo D’Argon, per rispondere della violazione di cui all’Art.1 bis, comma 1, per aver concorso nella illegittima operazione di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Roberto Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D’Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima; – A.S.D. Calcio San Paolo D’Argon, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritti; – ASD Telgate Sir Met, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra indicati.
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE dell'8 ottobre 2018 a carico di:
- Ennio Luciano VANELLI, all'epoca dei fatti tesserato presso la USD Grumellese quale
Direttore Sportivo, per rispondere della violazione di cui all'Art.1 bis, comma 1, per aver concorso nella illegittima operazione di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Roberto Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D'Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima;
- Angelo BONOMELLI, all'epoca dei fatti Segretario dello USD Grumellese, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per aver concorso nella illegittima operazione di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Roberto Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D'Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima;
- Roberto DODAJ, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per aver concorso nella illegittima operazione del proprio trasferimento a titolo definitivo dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D'Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima;
- Manuel TOTI, all'epoca dei fatti tesserato presso l'A.S.D. Calcio San Paolo D'Argon quale Direttore Sportivo, per rispondere della violazione di cui all'Art.1 bis, comma 1, per aver concorso nella illegittima operazione di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Roberto Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D'Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima;
- Alberto VESCOVI, dirigente dello ASD Telgate Sir Met, per rispondere della violazione di cui all'Art.1 bis, comma 1, per aver concorso nella illegittima operazione di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Roberto Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D'Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima;
- Giulio TEBALDI, Presidente della A.S.D. Calcio San Paolo D'Argon, per rispondere della violazione di cui all'Art.1 bis, comma 1, per aver concorso nella illegittima operazione di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Roberto Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D'Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima;
- A.S.D. Calcio San Paolo D'Argon, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritti;
- ASD Telgate Sir Met, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra indicati.
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Con provvedimento dell'8 ottobre 2018 il Procuratore Federale,
“- ritenuto che dagli atti sopra indicati appare emergere inequivocabilmente che ad inizio della stagione sportiva 2016/2017, il calciatore Roberto Dodaj venne tesserato presso lo USD Grumellese e che dopo poche settimane di preparazione il Sig. Ennio Luciano Vanelli, Direttore Sportivo della Grumellese, raggiunse con il Sig. Manuel Toti, Direttore Sportivo dell'ASD Calcio Son Paolo D'Argon, un accordo per lo cessione o titolo definitivo di Dodaj dalla Grumellese al San Paolo a fronte del prezzo di E 2.000,00. Attesa la peculiare posizione di tesseramento presso la USD Grumellese del Dodaj [era appena stato tesserato rientrando dalla A.S.D. COMUNALE GHISALBESE], Vanelli e Toti decisero di trasferire Dodaj inizialmente a titolo temporaneo per poi mutare, nel corso della stagione sportiva, il titolo di trasferimento da temporaneo a definitivo ex Art. 101 NOIF. Dell'accordo risulta parzialmente ignara la Grumellese, il cui presidente Belotti viene informato esclusivamente del fatto che Dodaj sarebbe stato trasferito gratuitamente a titolo temporaneo al Son Paolo per poi rientrare al termine dello stagione sportiva 2016/2017 sul tabulato della Grumellese. II segretario della Grumellese - Sig. Angelo Bonomelli- presente in occasione del pagamento del prezzo per l'acquisto a titolo definitivo di Dodaj essendo l'unico tesserato munito delle password di accesso all'area riservata alla società Grumellese del portale del Comitato Regionale Lombardia genera la lista di trasferimento gratuito a titolo temporaneo n. DL5565205, lo timbra, lo sottoscrive [in quanto munito di delega di firma] e fa in modo che la lista venga fatta pervenire a Toti.
- acquisita la lista di trasferimento a titolo temporaneo di Dodaj, presso la sede del San Paolo interviene una riunione alla quale partecipano Toti, il sig. Alberto Vescovi attuale dirigente dell'A.S.D. TELGATE S.I.R. MET, Dodaj e il sig. Giulio Tebaldi, Presidente del San Paolo. All'incontro, Toti e Vescovi riferiscono di avere acquistato a titolo personale il cartellino di Dodaj e di essere disponibili a farlo tesserare presso il San Paolo - inizialmente a titolo temporaneo e successivamente a titolo definitivo - a condizione che al termine dello stagione sportiva 2016/2017, Dodaj fosse stato svincolato dal San Paolo ex Art. 108 NOIF.
Il San Paolo accetta le condizioni e Dodaj viene tesserato presso la predetta società a titolo temporaneo. Successivamente, dalla sezione trasferimenti del portale del Comitato Regionale Lombardia e più precisamente dall'area riservata alla società Grumellese alla quale poteva accedere esclusivamente il Bonomelli, viene prodotta la lista di trasferimento n. DL6004799 necessaria a variare il titolo di trasferimento di Dodaj da temporaneo a definitivo.
Detta lista di trasferimento, siglata con il timbro della società trasferente e sottoscritta da soggetto non meglio identificato, viene consegnata a Toti, il quale la apprende fisicamente presso la sede della Grumellese e provvede a consegnarla brevi manu presso la sede del San Paolo.
Successivamente, la lista di trasferimento DL6007799, una volta sottoscritta dal Presidente del San Paolo Tebaldi e dal calciatore Dodaj, viene depositata presso il Comitato Regionale Lombardia determinando la mutazione del titolo di trasferimento di Dodaj da temporaneo a definitivo.
Al termine della stagione sportiva 2016/2017, il San Paolo - adempiendo all'impegno assunto con Toti e Vescovi in occasione dell'incontro avvenuto in sede di perfezionamento del trasferimento temporaneo del calciatore svincolato ex art. 108 NOIF il calciatore Dodaj rendendolo tecnicamente proprietario del proprio cartellino.
Nonostante libero, però, all'inizio della stagione sportiva 2017/2018, il Dodaj si tessera con vincolo pluriennale presso il Telgate presso la quale il Vescovi svolge non solo funzioni di dirigente ma anche quelle di sponsor principale atteso che la denominazione ufficiale della società [A.S.D. TELGATE S.I.R. MET] fa esplicito riferimento all'azienda "Società Industriale Recupero Metalli S.r.l." in breve "S.I.R. MET S.r.l." nella quale Vescovi detiene una quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale e riveste la carica di membro dell'organo amministrativo quale consigliere di amministrazione. E' stato lo stesso Vescovi ad aver contattato Dodaj per invitarlo a tesserarsi con vincolo pluriennale presso il Telgate.
Ad inizio della stagione sportiva 2016/2017, la Grumellese si avvede che Dodaj non risulta rientrato nella propria disponibilità [come, in realtà, sarebbe dovuto essere al termine del trasferimento temporaneo] per cui scrive al San Paolo D'Argon chiedendo chiarimenti. Alla contestazione, però, non segue alcun riscontro scritto tanto che la Grumellese provvede a contestare la cosa al Telgate, senza però avere alcun riscontro neppure in questo” deferiva avanti Questo Tribunale Ennio Luciano VANELLI, Angelo BONOMELLI, Roberto DODAJ, Manuel TOTI, Alberto VESCOVI, Giulio TEBALDI e le società, A.S.D. Calcio San Paolo D'Argon e ASD Telgate Sir Met, per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe.
Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale,
- preso atto che alla riunione del 6.12.2018, comparivano i deferiti, Manuel TOTI e ASD Telgate Sir Met, assistiti dall'avv. Di Cintio sostituito dalla dott.ssa Serena Angileri, nonché i deferiti, Giulio TEBALDI e A.S.D. Calcio San Paolo D'Argon, assistiti dall'avv. Sergio Suardi ed il deferito, Ennio Luciano VANELLI, assistito dall'avv. Gerenzani ed Alberto VESCOVI, sostenendo che il trasferimento del calciatore Dodaj era stato pienamente regolare; in particolare, il deferito, Angelo BONOMELLI, ha affermato di non aver mai generato e/o sottoscritto il documento 22 agli atti della procura federale (variazione titolo trasferimento da temporaneo a definitivo datato 9.12.2017) né di essere in grado di riferire l'autore di tale documento;
- preso atto che il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna di Ennio Luciano VANELLI, a mesi quattro di inibizione, di Angelo BONOMELLI, a mesi quattro di inibizione, di Roberto DODAJ, a mesi due di squalifica, di Manuel TOTI, a mesi sei di inibizione, di Alberto VESCOVI a mesi quattro di inibizione, di Giulio TEBALDI a mesi sei di inibizione, della società, A.S.D. Calcio San Paolo D'Argon a Euro 2.000,00 di ammenda e della società, ASD Telgate Sir Met, ad Euro 1.000,00 di ammenda
- che i deferiti chiedevano di essere assolti per non aver commesso il fatto e/o in via subordinata il minimo delle sanzioni
OSSERVA
dagli atti e dai documenti del presente giudizio risultano provati i fatti e le violazioni contestate nell'atto di deferimento in merito al trasferimento del calciatore Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D'Argon e poi alla ASD Telgate Sir Meta, a titolo definitivo.
Ed infatti, risultano provate le seguenti circostanze:
- il segretario della Grumellese - Bonomelli - era l'unico tesserato munito delle password di accesso all'area riservata alla società Grumellese del portale del Comitato Regionale Lombardia che genera la lista di trasferimento;
- il Toti ed il Vescovi hanno acquistato a titolo personale il cartellino di Dodaj e di essere disponibili a farlo tesserare presso il San Paolo - inizialmente a titolo temporaneo e successivamente a titolo definitivo - a condizione che al termine dello stagione sportiva 2016/2017, Dodaj fosse stato svincolato dal San Paolo;
- dall'area riservata alla società Grumellese alla quale poteva accedere esclusivamente il Bonomelli, viene prodotta la lista di trasferimento n. DL6004799 necessaria a variare il titolo di trasferimento di Dodaj da temporaneo a definitivo;
- il Toti non ha nemmeno riferito da quale soggetto avrebbe ricevuto la lista di trasferimento;
- il calciatore Dodaj viene trasferito dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D'Argon e poi alla ASD Telgate Sir Meta a titolo definitivo.
Tali comportamenti, accertati e provati, integrano, nel loro complesso, la violazione da parte dei deferiti, dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità.
Ne consegue quindi la responsabilità diretta ed oggettiva delle società, ASD Calcio San Paolo D'Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, del CGS, in relazione al comportamento tenuto dai propri tesserati.
In relazione alla gravità dei comportamenti e delle violazioni di cui sopra posti in atto dai deferiti, si ritiene equo modulare le sanzioni nei termini qui di seguito indicati.
Per questi motivi, questo Tribunale Federale Territoriale,
CONDANNA
Ennio Luciano VANELLI, a mesi uno di inibizione, Angelo BONOMELLI, a mesi uno di inibizione, Roberto DODAJ, a mesi uno di squalifica, Manuel TOTI, a mesi due di inibizione, di Alberto VESCOVI a mesi uno di inibizione, Giulio TEBALDI a mesi due di inibizione, la società, A.S.D. Calcio San Paolo D'Argon a Euro 350,00 di ammenda e la società, ASD Telgate Sir Met, ad Euro 250,00 di ammenda.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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