C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 17/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 16 novembre 2018 a carico di CARRELLA Raffaele, Presidente della ACD Comun Nuovo 2003 all’epoca dei fatti, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS poiché falsificava i verbali del consiglio direttivo della società dell’8.6.2017 e dell’assemblea straordinaria del 31.5.2017 della predetta società al fine di comprovare lo scioglimento, anziché il semplice mutamento di denominazione, con la finalità di attestare la irregolare iscrizione ai campionati della FIGC; ACD COMUN NUOVO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, CGS per quanto ascritto al proprio Presidente;

 

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 16 novembre 2018 a carico di

CARRELLA Raffaele, Presidente della ACD Comun Nuovo 2003 all’epoca dei fatti, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS poiché falsificava i verbali del consiglio direttivo della società dell’8.6.2017 e dell’assemblea straordinaria del 31.5.2017 della predetta società al fine di comprovare lo scioglimento, anziché il semplice mutamento di denominazione, con la finalità di attestare la irregolare iscrizione ai campionati della FIGC;

ACD COMUN NUOVO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS per quanto ascritto al proprio Presidente;

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 20.12.2018, la società deferita ha concordato con il rappresentante della procura l’applicazione delle sanzioni ex Art. 23 CGS nei seguenti termini:

euro 67,00 di ammenda;

- preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di condannare l’ex Presidente della società deferita, CARRELLA Raffaele, a mesi sei di inibizione;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione; esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

APPLICA

Alla società ACD COMUN NUOVO Euro 67,00 di ammenda;

- rilevato che risulta effettivamente provata la falsificazione dei verbali del consiglio direttivo della società dell’8.6.2017 e dell’assemblea straordinaria del 31.5.2017 della società ACD COMUN NUOVO e la responsabilità dell’allora Presidente CARRELLA Raffaele;

 

CONDANNA

CARRELLA Raffaele a mesi sei di inibizione, pena da scontarsi nell’ipotesi in cui si reiscriva alla FIGC.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale. 

Riunione del 10.01.2019

Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Pres.), Avv. Giuseppe Grasso, Avv. Alessandro Quercioli (componenti), Rag. Orazio Serafino (Segr.)

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