C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 21/02/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 15 novembre 2018 a carico di SCALA Gennaro, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 10 comma 2 e 47 comma 1 NOIF ed all’Art. 2.6 del CU – Settore Giovanile e Scolastico – della stagione sportiva 2017-2018, per attività di proselitismo di giovani calciatori posta in atto assieme al sig. FOSSATI Aldo; FOSSATI Aldo per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 10 comma 2 e 47 comma 1 NOIF ed all’Art. 2.6 del CU – Settore Giovanile e Scolastico – della stagione sportiva 2017-2018 per attività di proselitismo di giovani calciatori posta in atto assieme al sig. SCALA Gennaro;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 15 novembre 2018 a carico di

SCALA Gennaro, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 10 comma 2 e 47 comma 1 NOIF ed all’Art. 2.6 del CU - Settore Giovanile e Scolastico – della stagione sportiva 2017-2018, per attività di proselitismo di giovani calciatori posta in atto assieme al sig. FOSSATI Aldo;

FOSSATI Aldo per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 10 comma 2 e 47 comma 1 NOIF ed all’Art. 2.6 del CU - Settore Giovanile e Scolastico – della stagione sportiva 2017-2018 per attività di proselitismo di giovani calciatori posta in atto assieme al sig. SCALA Gennaro;

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 07.02.2019, i deferiti hanno concordato con il rappresentante della procura l’applicazione delle sanzioni ex Art. 23 CGS nei seguenti termini:

per SCALA Gennaro giorni 40 di inibizione e per FOSSATI Aldo giorni 40 di inibizione.

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione; esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

APPLICA

A SCALA Gennaro giorni 40 di inibizione e a FOSSATI Aldo giorni 40 di inibizione.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it