C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 21/02/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 15 novembre 2018 a carico di SCALA Gennaro, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 10 comma 2 e 47 comma 1 NOIF ed all’Art. 2.6 del CU – Settore Giovanile e Scolastico – della stagione sportiva 2017-2018, per attività di proselitismo di giovani calciatori posta in atto assieme al sig. FOSSATI Aldo; FOSSATI Aldo per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 10 comma 2 e 47 comma 1 NOIF ed all’Art. 2.6 del CU – Settore Giovanile e Scolastico – della stagione sportiva 2017-2018 per attività di proselitismo di giovani calciatori posta in atto assieme al sig. SCALA Gennaro;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 15 novembre 2018 a carico di
SCALA Gennaro, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 10 comma 2 e 47 comma 1 NOIF ed all’Art. 2.6 del CU - Settore Giovanile e Scolastico – della stagione sportiva 2017-2018, per attività di proselitismo di giovani calciatori posta in atto assieme al sig. FOSSATI Aldo;
FOSSATI Aldo per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 10 comma 2 e 47 comma 1 NOIF ed all’Art. 2.6 del CU - Settore Giovanile e Scolastico – della stagione sportiva 2017-2018 per attività di proselitismo di giovani calciatori posta in atto assieme al sig. SCALA Gennaro;
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,
- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 07.02.2019, i deferiti hanno concordato con il rappresentante della procura l’applicazione delle sanzioni ex Art. 23 CGS nei seguenti termini:
per SCALA Gennaro giorni 40 di inibizione e per FOSSATI Aldo giorni 40 di inibizione.
Osserva
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione; esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto
APPLICA
A SCALA Gennaro giorni 40 di inibizione e a FOSSATI Aldo giorni 40 di inibizione.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.
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