C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 15/03/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 12 febbraio 2019 a carico di PIZZINI Marco, Presidente della società CSC RONCADELLE, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore, MENDINI Michele e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso della gara di Coppa Lombardia Roncadelle/Real Castenedolo dell’1.11.2018; MENDINI Michele, all’epoca dei fatti non ancora tesserato per la CSC RONCADELLE, , per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere preso parte alla gara di Coppa Lombardia Roncadelle/Real Castenedolo dell’1.11.2018 senza essere regolarmente tesserato per la CSC RONCADELLE; BACHETTI Salvatore, Dirigente Accompagnatore della società CSC RONCADELLE, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere consentito al calciatore, MENDINI Michele di prendere parte alla gara di Coppa Lombardia Roncadelle/Real Castenedolo dell’1.11.2018, senza essere regolarmente tesserato per la CSC RONCADELLE; CSC RONCADELLE per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 12 febbraio 2019 a carico di
PIZZINI Marco, Presidente della società CSC RONCADELLE, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore, MENDINI Michele e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso della gara di Coppa Lombardia Roncadelle/Real Castenedolo dell'1.11.2018;
MENDINI Michele, all'epoca dei fatti non ancora tesserato per la CSC RONCADELLE, , per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere preso parte alla gara di Coppa Lombardia Roncadelle/Real Castenedolo dell'1.11.2018 senza essere regolarmente tesserato per la CSC RONCADELLE;
BACHETTI Salvatore, Dirigente Accompagnatore della società CSC RONCADELLE, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF, per avere consentito al calciatore, MENDINI Michele di prendere parte alla gara di Coppa Lombardia Roncadelle/Real Castenedolo dell'1.11.2018, senza essere regolarmente tesserato per la CSC RONCADELLE;
CSC RONCADELLE per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva;
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,
- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 14.03.2019, i deferiti, PIZZINI Marco, MENDINI Michele e CSC RONCADELLE hanno concordato con il rappresentante della procura l’applicazione delle sanzioni ex Art. 23 CGS nei seguenti termini:
per PIZZINI Marco, 40 GIORNI di inibizione e per la società CSC RONCADELLE Euro 600,00 di ammenda e per il calciatore, MENDINI Michele, una giornata di squalifica da scontarsi in Coppa Lombardia;
Osserva
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione; esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto
APPLICA
a PIZZINI Marco, 40 GIORNI di inibizione, alla società CSC RONCADELLE Euro 600,00 di ammenda ed al calciatore, MENDINI Michele, una giornata di squalifica da scontarsi in Coppa Lombardia;
preso atto che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare al sig. BACHETTI Salvatore 30 giorni di inibizione in ordine ai fatti ed alle violazioni contestate nell'atto di deferimento e che il sig. BACHETTI Salvatore non è comparso nonostante regolare convocazione inviata a mezzo telefax;
ritenuta provata la violazione ascritta allo stesso per la violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'Art. 10 del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43 commi 1 e 6 NOIF in quanto nella veste ricoperta di Dirigente Accompagnatore della CSC RONCADELLE ha consentito - o comunque non ha impedito - al calciatore, MENDINI Michele di prendere parte alla gara di Coppa Lombardia Roncadelle/Real Castenedolo dell'1.11.2018, senza essere regolarmente tesserato per la CSC RONCADELLE;
CONDANNA
il sig. BACHETTI Salvatore a 30 giorni di inibizione.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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