C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 04/04/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20 febbraio 2019 a carico di MONTINGELLI Stefano, all’epoca dei fatti Dirigente della ASD Calcio Carugate 87, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS per avere raccolto del denaro presso le famiglie di calciatori tesserati della squadra juniores della ASD Calcio Carugate 87 per l’iscrizione ad un torneo da disputarsi in Emilia Romagna, senza restituirli alle famiglie dopo che il torneo non si era tenuto; ASD CALCIO CARUGATE 87, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’Art. 4 comma 2 CGS in relazione al comportamento post in essere dal proprio dirigente.

 

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20 febbraio 2019 a carico di

MONTINGELLI Stefano, all’epoca dei fatti Dirigente della ASD Calcio Carugate 87, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS per avere raccolto del denaro presso le famiglie di calciatori tesserati della squadra juniores della ASD Calcio Carugate 87 per l’iscrizione ad un torneo da disputarsi in Emilia Romagna, senza restituirli alle famiglie dopo che il torneo non si era tenuto;

ASD CALCIO CARUGATE 87, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’Art. 4 comma 2 CGS in relazione al comportamento post in essere dal proprio dirigente.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 28.03.2019 la società deferita ASD Calcio Carugate 87 ha concordato con il rappresentante della procura l’applicazione delle sanzioni ex Art. 23 CGS nei seguenti termini: Euro 200,00 di ammenda,

- rilevato che il sig. MONTINGELLI Stefano non è comparso nonostante regolare convocazione a mezzo e.mail;

- preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al sig. Montingelli due anni di inibizione;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione; esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

APPLICA

alla ASD Calcio Carugate 87 Euro 200,00 di ammenda.

Considerato che il comportamento del Montingelli risulta provato dalle risultanze delle indagini svolte dalla procura federale dalla quali è emerso che lo stesso ha effettivamente raccolto denaro per l’iscrizione ad un torneo in Emilia Romagna, senza restituirlo in seguito alla circostanza appurata che tale torneo non si è mai tenuto;

condanna

MONTINGELLI Stefano a mesi otto di inibizione.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale. 

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