C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 05/12/2018 – Delibera – gara del 1/12/2018 SIZIANO LANTERNA – VISCONTEA PAVESE

gara del 1/12/2018 SIZIANO LANTERNA - VISCONTEA PAVESE Dagli atti di gara si rileva che la gara è stata sospesa al 18º del 2ºtempo, a seguito di malfunzionamento dell'impianto d'illuminazione.

Infatti non solo uno dei quattro pali dell'impianto non si è mai acceso ma successivamente la centralina elettrica sita a fianco del terreno di giuoco emetteva fumo abbondantemente per cui, constatato che al direttore di gara veniva comunicato che tale guasto non era riparabile per tal motivo decretava la definitiva sospensione della gara anche a salvaguardia dell'incolumità dei calciatori.

La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C.

relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U.

nº.19).

"La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)".

La società Siziano Lanterna rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell'incontro.

PQS

DELIBERA

Di comminare alla società Siziano Lanterna, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

 

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