C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 13/12/2018 – Delibera – gara del 1/12/2018 NEMBRESE CALCIO – CALCIO SAN PAOLO D ARGON

 

gara del 1/12/2018 NEMBRESE CALCIO - CALCIO SAN PAOLO D ARGON

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 29 del 5.12.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società San Paolo D'Argon.

Col reclamo sostiene la irregolarità della gara in quanto la società Nembrese durante la gara stessa ha utilizzato quattro calciatori fuoriquota (1999) anziché i tre consentiti: pertanto chiede l'applicazione della relativa sanzione a carico della società avversaria.

Dagli atti ufficiali di gara si rileva che effettivamente la società Nembrese ha fatto partecipare alla gara quattro calciatori nati nell'anno 1999 infatti dall'inizio della gara sono stati schierati i calciatori il nº 5 Carrara Alberto nato il 29-12-1999, il nº 6 Carrara Alessandro nato il 17-5-1999, nº 10 Pezzoli Andrea nato il 6-3-1999 ed al 31 º del secondo tempo ha sostituito il calciatore nº 9 col il nº19 Pierucci Francesco nato il 8-7-1999, i quali hanno così attivamente preso parte alla gara.

Quindi sul terreno di gioco sono stati impiegati quattro calciatori fuoriquota in violazione della disposizione vigente.

Infatti richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2017), con C.U. nº 1 crl del 5 -7-18 Punto 3.2.19. A/8 lett b) pag. 36 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2018-19, che le Società partecipanti al Campionato Juniores B hanno i seguenti obblighi

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età Alle gare del Campionato Juniores Regionale "A" possono partecipare i calciatori nati dal 1º gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età; è consentito utilizzare, sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre 1999.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

La società Nembrese non ha inviato deduzioni.

P.Q.S.

DELIBERA

Di comminare a carico della società Nembrese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

Di accreditare la tassa reclamo, se versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it